Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5260 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5260 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7634/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia n. 3772/09/19 depositata il 02/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3772/09/19 del 02/10/2019 la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), pur respingendo l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 472/01/17 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), revocava la confisca disposta dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) a seguito della introduzione in Italia di un quadro acquistato negli USA in parziale evasione dell’IVA all’importazione.
1.1. La CTR motivava il rigetto dell’appello del contribuente e la revoca della confisca evidenziando che: a) la fattispecie in esame era soggetta ad IVA all’importazione, sicché correttamente era stato contestato il reato di contrabbando e disposta confisca del quadro; b) l’evasione dell’IVA all’importazione, peraltro, era irragionevolmente punita con sanzioni maggiori di quelle previste per l’IVA interna, con conseguente violazione del principio unionale di proporzionalità; c) ne conseguiva la revoca della confisca.
Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 10382 del 17/04/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulle questioni oggetto del presente contenzioso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 292 e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi doganali – TULD), nonché dell’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, in caso di contrabbando di merce proveniente da fuori del territorio unionale, con il conseguente mancato assolvimento dell’IVA all’importazione, la confisca è una misura obbligatoria.
Il motivo di ricorso non deve essere esaminato in quanto, in data 16/01/2026, è stata depositata da parte di RAGIONE_SOCIALE rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e richiesta congiunta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
2.1. Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.
La Presidente
NOME COGNOME