Rinuncia al Ricorso: Quando un Processo si Estingue Prima della Sentenza
Nel complesso mondo del contenzioso legale, non tutte le cause giungono a una sentenza che decide chi ha torto e chi ha ragione. Esistono meccanismi procedurali che possono concludere un giudizio in anticipo. Uno di questi è la rinuncia al ricorso, un atto con cui la parte che ha impugnato una decisione decide di ritirare la propria contestazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto porti all’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente la controversia.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia di natura fiscale. Una società cooperativa aveva ricevuto una cartella di pagamento per presunti debiti relativi a IRAP e IVA per l’anno 2004. La società aveva contestato l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale però aveva respinto il suo ricorso.
Non soddisfatta della decisione di primo grado, la cooperativa aveva proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale. Anche in questo secondo grado di giudizio, le sue ragioni non sono state accolte e l’appello è stato rigettato. Determinata a far valere le proprie tesi, la società ha quindi deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso basato su otto motivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
Il percorso del processo ha subito una svolta inaspettata. Prima che la Corte potesse esaminare nel merito i motivi del ricorso, la società contribuente ha depositato un atto con cui comunicava la propria rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente l’esito del procedimento.
Di fronte a tale manifestazione di volontà, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio. La controversia si è quindi conclusa senza una decisione sul merito delle questioni sollevate. Inoltre, poiché l’agente della riscossione non si era costituito in giudizio, la Corte non ha emesso alcuna condanna al pagamento delle spese legali.
Le Motivazioni e le implicazioni della rinuncia al ricorso
La motivazione alla base della decisione è puramente procedurale e diretta. La rinuncia al ricorso, da parte di chi lo ha proposto, fa venire meno l’oggetto stesso del contendere dinanzi al giudice dell’impugnazione. La Corte non ha più un ricorso da esaminare e, di conseguenza, deve chiudere il processo. L’estinzione del giudizio è l’effetto automatico previsto dalla legge in questi casi.
La scelta di rinunciare a un ricorso può dipendere da svariate ragioni strategiche. La parte potrebbe aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, potrebbe aver riconsiderato le probabilità di successo dell’impugnazione, oppure potrebbe semplicemente voler evitare ulteriori costi legali. Indipendentemente dalla motivazione interna, l’effetto giuridico è netto: il processo si chiude e la sentenza impugnata diventa definitiva. In questo caso, la decisione della Commissione Tributaria Regionale è diventata inattaccabile.
Conclusioni
Questa ordinanza, sebbene molto sintetica, mette in luce un aspetto fondamentale della strategia processuale: la possibilità di porre fine a una lite attraverso un atto di volontà. La rinuncia al ricorso è uno strumento a disposizione delle parti che, se utilizzato, comporta l’estinzione del giudizio e la definitiva chiusura della controversia, cristallizzando la decisione del grado precedente. È una dimostrazione di come il diritto processuale fornisca alle parti non solo strumenti per litigare, ma anche meccanismi per porre fine alle dispute in modo efficiente.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si chiude senza una decisione nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché il processo si è estinto in questo caso specifico?
Il processo si è estinto perché la società ricorrente, prima che la Corte si pronunciasse, ha depositato un atto formale di rinuncia al proprio ricorso.
Sono state previste spese legali a carico di qualcuno?
No, la Corte non ha disposto nulla riguardo alle spese legali perché la controparte, ovvero l’agente della riscossione, non si era costituita in giudizio e non aveva quindi sostenuto costi per difendersi in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28200/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA AGRIGENTO
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 4397/28/2015 depositata il 20/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4397/28/2015 del 20/10/2015 la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di
seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 189/05/10 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento emessa per IRAP ed IVA relative all’anno 2004, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato otto motivi.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che con atto del 01/03/2024 la società contribuente rinunciava al ricorso, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 13/03/2024.