Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29356 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29496/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 351/2019 depositata il 27/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE– proprietaria dell’immobile ubicato in Firenze alla INDIRIZZO, censito in catasto al foglio 166 particella 144 sub 527- presentava in data 19 novembre 2012 procedura Docfa con il quale attribuiva all’immobile la classe 15. L’ufficio notificava avviso di accertamento con il quale attribuiva all’immobile la classe 17, individuando la superficie tassata in metri quadri 225. La società impugnava l’avviso di accertamento eccependo l’erronea determinazione della superficie consistente in metri quadri 172, eccependo il difetto motivazionale dell’atto di accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Firenze respingeva il ricorso con sentenza n. 773 del 16 maggio 2016. La società RAGIONE_SOCIALE interponeva appello avverso detta decisione.
La Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE respingeva l’impugnazione proposta dalla società con sentenza n. 1221/2018 contro cui veniva proposto ricorso per cassazione chiamata alla odierna udienza.
In data 19 febbraio 2014, la società presentava ulteriore Docfa per esatta rappresentazione grafica dell’immobile ubicato nel comune di Firenze alla INDIRIZZO, proponendo nuovamente la classe 15, la quale veniva aumentata alla classe 17 dall’Ufficio. L’avviso di rettifica veniva impugnato dalla proprietaria per carenza motivazionale ed incongruenza della classe attribuita.
La commissione tributaria provinciale di Firenze con sentenza numero 1625 del 2015 respingeva il ricorso della società ritenendo che la rappresentazione grafica non comportasse la revisione della situazione catastale. La sentenza, impugnata dalla società, veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE con sentenza numero 351 del 27 febbraio 2019.
Per quel che qui ancora interessa, la Corte distrettuale affermava che . I giudici regionali affermavano altresì che .
La società UnipolSai propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello svolgendo tre motivi.
L’amministrazione finanziaria replica con controricorso.
La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza, rinunciando successivamente al ricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Il primo mezzo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, legge n. 212 del 2000 nonché dell’art. 3, comma 1, legge n. 241 del 1990, nella parte in cui la sentenza non ha accertato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per la carenza di motivazione che si risolve in riferimenti normativi e espressioni generiche e stereotipate suscettibili di applicarsi ad una pluralità indistinta di situazioni, senza alcun concreto aggancio alla fattispecie concreta. Si assume che l’avviso, pur dando ha fatto che in precedenza era stata riconosciuta al cespite de quo la classe 15, l’ufficio ha attribuito al suddetto immobile la classe 17, pur essendo principio di legittimità consolidato che la revisione della classificazione di un immobile deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata.
Si afferma che, solo nel corso del giudizio di merito, l’ufficio in sede di controdeduzioni deduceva che l’attribuzione all’immobile della classe 17 anziché 15 proposta in Docfa, dipendeva dal fatto che all’impianto meccanografico l’unità immobiliare risultava già accatastata in classe 17 e solo successivamente era stata presentata denuncia di variazione sulla quale l’ufficio non aveva effettuato la verifica in quanto veniva presentata variazione
successiva, per demolizione parziale, del 19 novembre 2012 prima dele decorso dei dodici mesi previsti per poter eseguire tale operazione. Si deduce che dette circostanze non erano state rappresentate nell’avviso impugnato e che l’ufficio ha integrato la motivazione ex post, vale a dire, solo nel giudizio di merito, ove produceva elementi di comparazione con altre unità immobiliari similari per caratteristiche e ubicazione inquadrata in classe 17 ovvero in classi superiori con classamento attribuito dall’ufficio e non contestato ovvero autoattribuito, dando contezza solo in sede giudiziale dell’iter logico -giuridico che l’aveva condotto all’attribuzione della classe 17.
2.Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 75 in relazione agli artt. 7 e 9 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché degli artt. 8 e 12 r.d.l. 13 Aprile 1939 n. 652 e seguenti, nonché dell’art. 11 d.l.legge 14 Marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 154, anche con riferimento all’art. 2697 c.c..
Si osserva che, ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, il classamento consiste nel riscontrare per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione caratteristiche conformi o analoghe.
Si obbietta che, con il ricorso originario si era fatto richiamo alle unità tipo della Classe 15 fino alla classe massima 23 presente nella zona censuaria 1 del Comune di Firenze, riportando gli estremi dei classamenti relativi a una serie di unità immobiliari utili in chiave comparativa a verificare la correttezza del classamento in classe 15 dell’immobile oggetto di causa. A fronte RAGIONE_SOCIALE circostanziate doglianze proposte anche in sede di appello la Corte
distrettuale ha violato le norme rubricate, facendo leva su una circostanza fattuale storica quale il preesistente classamento del bene in classe 17 fino all’anno 2012, in realtà superata dal sopravvenuto intervento edilizio tale da richiedere due successive denunce di variazione Docfa.
3.La terza censura denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; si critica la sentenza d’appello per aver supportato la motivazione della pronuncia con un che non corrisponde alla verità e che è smentito dagli atti processuali acquisti in giudizio, nella parte in cui afferma che la classe 17 era stata già rappresentata con denuncia di variazione, resasi definitiva per mancata impugnazione.
Si osserva che la statuizione è generica non comprendendosi a quali beni con classi superiori sia stata effettuata la comparazione che ha indotto la corte distrettuale a respingere il gravame.
Si soggiunge che i giudici regionali sono poi incorsi in altro errore decisivo laddove hanno affermato che il classamento si era consolidato per mancata impugnazione, avendo con il ricorso in appello censurato la decisione di prime cure per aver erroneamente affermato che il classamento proposto nel 2012 e rettificato dall’ufficio fosse divenuto definitivo, avendo precisato che la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnazione proposta dalla società (sentenza n. 773/2016) era stata impugnata dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE e, con le memorie, si era precisato che anche la sentenza d’appello di rigetto del gravame proposto dalla società era stata fatta oggetto di ricorso per cassazione ( Rg NUMERO_DOCUMENTO).
4. Non occorre procedere alla disamina dei motivi illustrati, avendo la società ricorrente depositato in data 10 ottobre 2025 atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione anche dall’amministrazione finanziaria.
5.Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità – atto che non ha carattere “accettizio” e non richiede, pertanto, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali -si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019). In particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 18886/19; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140 Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024; Cass. m. 133/2024).
5.1.La rinuncia depositata dal contribuente soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. e risulta comunque accettata dall’RAGIONE_SOCIALE Entrate; per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
5.2. Deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.
5.3.In presenza dell’accettazione da parte dell’ente impositore, ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391, quarto comma, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. 5.4.Ricorrono, pertanto, i presupposti per compensare le spese di
lite.
6. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma
1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame
… ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 14782/2018).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in data 15 ottobre 2025 . IL PRESIDENTE NOME COGNOME