Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17691 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3479/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco in carica pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax: P_IVA) dell’Avvocatura Capitolina e presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina domiciliata in RAGIONE_SOCIALE , alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, nato a Telese Terme il DATA_NASCITA e residente in Telese Terme (BN), alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE),
Avviso
IMU
–
ricorso accertamento
Rinuncia
rappresentato e difeso dal Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Perugia, con studio in Perugia, alla INDIRIZZO (tel.: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL; indirizzo e-mail: EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di RAGIONE_SOCIALE, sito in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL), come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3058/2022 emessa dalla CTR Lazio in data 01/07/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di accertamento relativo ad IMU per l’annualità 2012, evidenziando che in realtà lo stesso riguardava due immobili, seppure accatastati come una sola unità, di cui il primo, costit uente il 96% dell’intera superficie, era da esso direttamente utilizzato per lo svolgimento di attività esenti ai sensi della l. n. 222/1985 e l’altro, costituente il 4% della superficie, era stato affidato in comodato alla RAGIONE_SOCIALE che, quale ente ecclesiastico non commerciale, apparteneva alla medesima architettura strutturale, etica e sociale.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso.
Sulla impugnazione del contribuente, la CTR Lazio accoglieva per quanto di ragione il gravame, evidenziando che l’appellante aveva idoneamente provato che l’avviso di accertamento in realtà riguardava due distinte unità immobiliari, la prima delle quali, pari al 96% della superficie complessiva, era utilizzata in via diretta dal RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di attività religiose e di culto, come tali esenti dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, 91 -bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito in l. n. 27 del 24 marzo 2012, integrato dagli artt. 3 e 4 del decreto del MEF n. 200 del 9 novembre 2012), per aver la CTR ritenuto che parte ricorrente avesse idoneamente provato che i cespiti oggetto di accertamento fossero in realtà due immobili distinti, benchè accatastati unitariamente e che, pertanto, la porzione immobiliare destinata al RAGIONE_SOCIALE (pari a circa 96% della superficie complessiva) fosse destinata ad attività esente e, come tale, meritevole di esenzione dall’imposta.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione generica e non supportata da alcuna specifica prova in ordine alla circostanza che parte dell’immobile oggetto di accertamento fosse effettivamente adibito alle attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per assoluta mancanza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver reso la CTR una motivazione apparente, stante l’inconferenza e la gene ricità delle argomentazioni adottate.
Con nota del 6.3.2024 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, premesso di aver, con atto di definizione extragiudiziale sottoscritto dal suo Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali e dal RAGIONE_SOCIALE (prot. NUMERO_DOCUMENTO) del 6 novembre 2023, composto bonariamente i contenziosi riguardanti una serie di avvisi di accertamento da essa emessi, tra i quali quello IMU n. 208244 oggetto del presente giudizio, ha rinunciato, per il tramite del suo difensore, al ricorso. A sua volta, la contribuente, con atto del 7.3.2024, attraverso il suo
difensore, ha accettato la detta rinuncia.
4.1. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della res controversa.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio tenutasi in data 15.3.2024.