Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2466/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE (NA), alla INDIRIZZO, in persona del suo presidente p.t., NOME COGNOME (C.F: CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE (NA) il DATA_NASCITA, rappresentata e difesa dalla AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Roma, con studio in Roma, al INDIRIZZO n. 87, come da procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE (Na), alla INDIRIZZO, in persona del Dirigente dell’Avvocatura, AVV_NOTAIOssa
Avviso accertamento Tari
Rinuncia ricorso
NOME COGNOME, a ciò delegata con decreto sindacale n. 12 del 18/02/2020 e con successivo decreto sindacale di conferma n. 59216 del 19/07/2022, e rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Nola (Na) ed elettivamente domicilia in Roma (00155), alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO ( C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec: EMAIL);
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 4742/2022 emessa dalla CTR Campania in data 14/06/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Il RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 9985/08/2021 depositata il 20/09/2021 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento per omesso versamento n. 17209 del 21/12/2020 ai fini del recupero della TARI 2017, oltre sanzione amministrativa ed interessi.
L’avviso di accertamento impugnato era stato preceduto dalla notifica di un prodromico sollecito di pagamento (n. 2912 del 26/02/2019 TARI 2017), ricevuto per notifica dalla RAGIONE_SOCIALE in data 20/06/2019 e non impugnato che, a sua volta, costituiva la conseguenza giuridica di un precedente annullamento in via di autotutela.
Tale ultimo annullamento era stato disposto, operando in concreto una riduzione quantitativa della pretesa tributaria relativa alla TARI 2017, dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prestando acquiescenza alla precedente sentenza della C.T.P. di Napoli n. 2384/38/2019 depositata il 18/02/2019, resa all’esito del giudizio promosso dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il precedente sollecito di pagamento n. 10666 del 23/04/2018, che, relativamente alla superficie di 15.139 mq, evidenziava l’erronea indicazione della categoria TARI (vale a dire, quella di ‘Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta’).
La CTR Campania accoglieva il gravame del RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che
l’invito al pagamento della TARI è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, contenendo una chiara ed inequivoca formulazione della pretesa tributaria per l’anno di riferimento e generando l’interesse del contribuente a contestarne l’ an e/o il quantum , con la conseguenza che la mancata impugnazione del predetto avviso di pagamento n. 2912 del 26/02/2019 -derivante comunque dall’annullamento giurisdizionale del pregresso sollecito di pagamento n. 10666 del 23/04/2018 da parte della C.T.P. di Napoli con sentenza n. 2384/38/2019 -aveva comportato la definitività dello stesso; per cui la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto sollevare le questioni di merito (illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva -o comunque, più correttamente, accertamento del tributo ai sensi del citato art. 37 del regolamento tipo – e duplicazione della pretesa tributaria TARI 2017) in occasione del ricorso promosso avverso il mero atto di riscossione successivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per error in procedendo , per aver la CTR erroneamente interpretato gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di consid erare che l’avviso di pagamento n. 10666 del 23.4.2018 impugnato era stato annullato per vizio di motivazione (non formale) e che la sentenza era diventata definitiva, con autorità di giudicato (ex art. 2909 c.c.), per cui si era venuto a determinare l’eff etto preclusivo del giudicato sostanziale formatosi sull’atto impugnato (il primo avviso di pagamento) stabilito dalla CTP Napoli n. 2384/38/2019 ‘per identità della fattispecie in causa per soggetti, causa petendi e petitum’, e che il RAGIONE_SOCIALE
non aveva enunciato in motivazione dell’avviso di accertamento, né provato nel corso di giudizio, di aver emesso un ‘provvedimento di autotutela sostitutiva’ per annullare il precedente avviso di pagamento n. 10666 del 23.4.2018 impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE, prima di emettere il secondo avviso di pagamento n. 2912 del 26.2.2019; fermo il fatto che non si sarebbe potuto così procedere per essere stato annullato il citato previo avviso di pagamento per vizio di motivazione e, quindi, per vizio diverso da quello di tipo formale.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che la mancata impugnazione dell”avviso di pagamento n. 2912 del 26/02/2019′ (non indicato, nemmeno, nella motivazione dell’avviso di accertamento) – emesso senza che il RAGIONE_SOCIALE avesse provato in atti l’intervenuto annullamento dell’atto precedente per autotutela sostitutiva (ferma la preclusione, nel caso concreto, per l’intervenuto annullamento da parte della CTP, con autorità di giudicato, per vizio di motivazione dell’avviso di pagamento) avesse determinato ‘la conseguente definitività dello stesso’ ed avesse ‘cristallizzato’ la pretesa del RAGIONE_SOCIALE (TARI 2017); e per non aver considerato che il secondo avviso di pagamento (il n. 2912/2019) era facoltativamente impugnabile e non era stato impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE conformemente a quanto previsto dagli artt. 19, commi 1 e 3, e 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso affermazioni perplesse, apodittiche ed incomprensibili se rapportate ai motivi di gravame, così da risolversi in una acritica adesione ai provvedimenti soltanto menzionati, senza che emergesse una effettiva valutazione della infondatezza dei motivi agli atti.
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’omessa pronuncia ed il vizio di extrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul vizio di motivazione originario dell’atto impugnato e per essersi dilungata ad esporre anche una questione non eccepita, né dedotta agli atti di causa – ovvero il fat to che l’avviso impugnato si sarebbe ‘conformato al comma 792 dell’art.1, L. 160/99, lett. a) ed acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b del comma 792 citato’.
Con nota congiunta del 3 settembre 2024 la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, premesso di aver raggiunto un accordo transattivo che prevede, tra l’altro, la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite, da cui conseguiva la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso, hanno rinunciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione e al controricorso, chiedendo adottarsi i consequenziali provvedimenti di legge, con integrale compensazione delle spese di lite.
Le parti, nonostante avessero già conferito, giuste procure speciali accluse nei fascicoli telematici, ai rispettivi difensori (AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO) specifico mandato a rinunciare al ricorso, hanno sottoscritto personalmente la predetta nota per ratifica ed accettazione del suo contenuto, nonché per espressa rinuncia ai ricorsi ed ai controricorsi depositati.
6.1. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025
del 05/12/2023).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.9.2024 .