Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16918 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 23798/2017 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Calolziocorte, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), quest’ultimo con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE VALLETTA RAGIONE_SOCIALE -GIÀ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ROVAGNATE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , dr.AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) e
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), quest’ultima con studio in Roma, al INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1312/8/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), depositata il 23 marzo 2017 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 9 aprile 2024;
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla suindicata società, così confermando la pronuncia n. 37/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Lecco, la quale aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. 145 del 17 dicembre 2012, con cui il Comune di Rovagnate aveva liquidato la differenza di imposta dovuta a titolo di Ici per l’anno 2007;
RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 9/12/13 ottobre 2017, formulando tre motivi di impugnazione;
il Comune RAGIONE_SOCIALE La Valletta Brianza resisteva con controricorso notificato il 13/22 novembre 2017, chiedendo di rigettare il ricorso;
con nota del 22 ottobre 2019, congiuntamente sottoscritta dalle parti e dai difensori la società, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune ha accettato detta rinuncia;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025);
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 9 aprile 2024.