Rinuncia al ricorso: come chiudere un contenzioso in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto cruciale nel processo tributario, capace di determinare l’immediata conclusione di una controversia. Con l’ordinanza n. 6057/2024, la Corte di Cassazione ha chiarito la portata e gli effetti di tale atto, anche quando è motivato da una definizione agevolata non formalmente documentata in giudizio. Questa decisione offre importanti spunti sulla strategia processuale e sulla gestione delle liti pendenti con il Fisco.
I fatti del caso: dall’accertamento sintetico alla Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione una maggiore IRPEF per l’anno d’imposta 2007. L’atto si basava su un accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 600/1973, uno strumento che permette al Fisco di ricostruire il reddito del contribuente partendo dalle sue spese.
Il contribuente impugnava l’atto, ma il suo ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP). La decisione veniva successivamente confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Ritenendo errate le sentenze dei primi due gradi di giudizio, il contribuente decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di diritto. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, si costituiva in giudizio presentando un controricorso.
Lo snodo processuale: la rinuncia al ricorso per definizione agevolata
Durante il giudizio di legittimità, si verificava un evento determinante: il ricorrente depositava un atto di espressa rinuncia al ricorso. In tale atto, il contribuente specificava di aver intrapreso questa azione a seguito della presentazione di un’istanza di definizione agevolata della lite. Tuttavia, la documentazione comprovante tale istanza non veniva materialmente prodotta e depositata agli atti del giudizio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La motivazione dei giudici è chiara e si fonda sull’interpretazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile. Secondo la Corte, l’atto di espressa rinuncia al ricorso è di per sé sufficiente a configurare l’ipotesi estintiva del processo. Non è rilevante, a tal fine, che il motivo sottostante la rinuncia (in questo caso, l’istanza di definizione agevolata) sia stato provato in giudizio. L’atto di rinuncia è un atto unilaterale che produce i suoi effetti a prescindere dalle ragioni che lo hanno determinato.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, data la mancanza di osservazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e la natura sopravvenuta della causa di estinzione, le spese processuali dovessero rimanere a carico delle parti che le avevano anticipate.
Inoltre, i giudici hanno escluso l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘doppio contributo’). Tale obbligo, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, scatta solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non in caso di estinzione del giudizio per motivi sopravvenuti come la rinuncia.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la rinuncia al ricorso è un atto dispositivo che produce l’effetto automatico dell’estinzione del giudizio, senza necessità di indagarne le motivazioni. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa che la presentazione di un formale atto di rinuncia è la via maestra per chiudere definitivamente un contenzioso in Cassazione, specialmente quando si accede a strumenti di definizione agevolata. La decisione chiarisce anche le conseguenze economiche, escludendo il pagamento del doppio contributo unificato e orientando verso la compensazione delle spese legali, rendendo la rinuncia una scelta strategicamente vantaggiosa in determinate circostanze.
Cosa succede se si deposita un atto di rinuncia al ricorso in Cassazione?
L’atto di espressa rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio, ovvero la sua conclusione anticipata senza una decisione nel merito, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Perché la rinuncia sia efficace, è necessario dimostrare il motivo che l’ha generata, come una definizione agevolata?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’atto di espressa rinuncia è sufficiente di per sé a estinguere il giudizio, anche se la documentazione relativa alla causa sottostante (come un’istanza di definizione agevolata) non viene prodotta in tribunale.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese processuali?
La Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre, il ricorrente che rinuncia non è tenuto a versare l’ulteriore importo del contributo unificato, previsto invece per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 403/17 depositata L’otto marzo 2017 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava a tassazione maggior IRPEF (anno d’imposta 2007) a seguito di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, e la CTR, adìta in sede d’appello confermava la sentenza di primo grado.
Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
RINUNCIA
Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia avendo a suo dire presentato istanza di definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia a seguito di una domanda di definizione agevolata, che tuttavia non risulta prodotta. Peraltro, l’atto di espressa rinuncia configura senz’altro il ricorrere dell’ipotesi estintiva di cui all’art. 391, cod. proc. civ.
La definizione conseguente ad estinzione e la mancanza di osservazioni da parte della controricorrente determinano il Collegio a disporre che le spese rimangano a carico della parte che le ha anticipate
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024