Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 604 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16910/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, giusta procura speciale dall’avv. COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Tributi – IVA – rinuncia
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 257/07/22 depositata in data 31 gennaio 2022. nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 22 novembre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata per fusione in RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato un avviso di recupero IVA relativamente al periodo di imposta 2014, per il quale l’Ufficio riteneva l’imposta indebitamente compensata nell’esercizio 2015 ;
che la CTP di Milano ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 31 gennaio 2022, ha rigettato l’appello , ritenendo l’imposta indebitamente compensata in data antecedente la dichiarazione IVA 2015, senza preventivamente apporre il visto di conformità, costituente presupposto sostanziale per usufruire della compensazione;
che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
La ricorrente, con memoria notificata in data 13 ottobre 2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, deducendo di avere liquidato le somme computate nell’atto impositivo, rinuncia sottoscritta dal procuratore costituito munito del potere di rinunciare;
che deve farsi applicazione della disciplina vigente dell’art. 390 cod. proc. civ. (art. 35, comma 6, d. lgs. n. 149/2022), per cui la rinuncia deve essere comunicata alla controparte a cura della cancelleria;
che deve rilevarsi che, come risulta dalla documentazione allegata, la comunicazione è stata effettuata al controricorrente dal ricorrente, comunicazione che deve ritenersi equipollente a quella richiesta dalla legge;
che, in assenza della accettazione della rinuncia del controricorrente, debba procedersi alla liquidazione delle spese;
considerato che, dato l’esito della controversia, sussistono gravi motivi per compensare le spese processuali tra le parti;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2023