Rinuncia al Ricorso: Come e Perché Conclude un Processo Tributario
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che consente a una parte di porre fine a un’impugnazione già avviata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come questo strumento funzioni nel contenzioso tributario, chiarendo le conseguenze in termini di estinzione del giudizio e di spese legali. L’analisi di questa decisione evidenzia come un accordo tra le parti possa chiudere definitivamente una controversia, anche in sede di legittimità.
I Fatti di Causa: dalla Richiesta di Rimborso alla Cassazione
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso di una parte dell’Irpeg (un’imposta sul reddito delle società oggi non più in vigore) versata da un’importante società bancaria per l’anno d’imposta 1992. La Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) della Sicilia aveva respinto la domanda della società.
Insoddisfatta della decisione di secondo grado, la contribuente ha deciso di presentare ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte. L’Amministrazione Finanziaria, a sua volta, si è costituita in giudizio presentando un controricorso per difendere la legittimità della sentenza impugnata.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso e l’Accettazione
In una fase successiva del giudizio di legittimità, si è verificato un colpo di scena processuale: la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto manifesta la volontà della parte di non voler più proseguire con l’impugnazione.
Elemento cruciale per gli sviluppi successivi è stato il fatto che anche l’Amministrazione Finanziaria ha formalmente aderito alla rinuncia. L’accettazione della controparte, come previsto dal Codice di procedura civile, consolida gli effetti della rinuncia e apre la strada all’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia del ricorrente e dell’adesione della parte controricorrente, ha applicato direttamente le disposizioni degli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile. La Corte ha osservato che la concorde volontà delle parti di porre fine al giudizio è sufficiente per dichiararne l’estinzione. Il processo, quindi, si è concluso senza una decisione sul merito della questione originaria (il diritto al rimborso dell’imposta).
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda le spese legali. In questi casi, la regola generale vorrebbe che il rinunciante paghi le spese della controparte, ma le parti possono accordarsi diversamente. In questa circostanza, la Corte ha disposto la “compensazione delle spese”, il che significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali. Infine, i giudici hanno chiarito un punto importante: l’estinzione del giudizio per rinuncia non fa scattare il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”, una sanzione prevista solo per i casi in cui il ricorso viene respinto integralmente, dichiarato inammissibile o improcedibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per chiudere una controversia in modo definitivo, evitando i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale. La decisione sottolinea due implicazioni pratiche di grande rilevanza:
1. Accordo tra le parti: La rinuncia accettata dalla controparte è spesso il risultato di un accordo transattivo esterno al processo. Questo permette alle parti di risolvere la lite in modo consensuale, controllando l’esito finale e i costi.
2. Nessuna sanzione: Scegliere la via della rinuncia, a differenza di una sconfitta nel merito, mette il ricorrente al riparo dal pagamento del raddoppio del contributo unificato, un onere economico non trascurabile. La compensazione delle spese, inoltre, rappresenta un ulteriore vantaggio quando concordata tra le parti o disposta dal giudice.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso e l’altra accetta?
Quando la parte che ha proposto l’impugnazione vi rinuncia e la controparte accetta formalmente tale rinuncia, il giudizio viene dichiarato estinto. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della controversia.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si deve pagare il raddoppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (una sanzione pecuniaria) non si verificano in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Chi paga le spese legali se il giudizio si estingue per rinuncia?
In questo caso specifico, la Corte di Cassazione ha disposto la compensazione delle spese. Questo significa che ogni parte ha dovuto sostenere i propri costi legali, senza che una dovesse rimborsare l’altra. Questa decisione è spesso il riflesso di un accordo tra le parti che accompagna la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25887 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29480/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5321/2022 della CTR della Sicilia, depositata in data 13/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’1 luglio 2025 dal dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Sicilia che aveva rigettato la domanda di rimborso di una parte dell’Irpeg versata in relazione all’anno d’imposta 1992; si è difesa con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
CONSIDERATO CHE:
la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; alla rinuncia ha aderito anche l’Agenzia delle Entrate , sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese; non ricorrono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Roma, 1/7/2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME