Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 965 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 965 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto: imposte dirette ed IVA avviso di accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 472/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso il difensore;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2731/04/2014, depositata il 6 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso);
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 198/20/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l’ abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico né sussisteva la contestata partecipazione della società contribuente ad una “frode carosello”.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’agenzia fiscale ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, dando atto del raggiungimento nelle more del giudizio di un “accordo quadro”, che ha depositato, secondo il quale vi è, tra l’altro, l’impegno a rinunciare al giudizio medesimo (unitamente alle similari liti pendenti avanti questa Corte), con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
In coerenza con tale definizione stragiudiziale il patrocinio erariale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; all’udienza le parti hanno confermato l’accordo sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosi deciso in Roma 26 ottobre 2022
Il presidente
Il consigliere est.