Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6735 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6735 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2038 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 1001/20 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, pubblicata in data 12 giugno 2020.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, accoglieva parzialmente l’appello della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo (numero 153/16) con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento TARES -numero 628/14relativo all’annualità 2013.
Il Comune di Caravaggio proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a quattro motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata.
Il Comune di Caravaggio, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto, essendo le parti addivenute ad un accordo transattivo, e la causa, alla camera di consiglio del 13 marzo 2026, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo l’ente impositore rinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo (cfr. l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 6 febbraio 2026, al quale è stato allegato l’accordo transattivo del 24 giugno 2021).
La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gli adempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sono finalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n. 10695/25).
Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio di cassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi
dell’articolo 390 del codice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).
Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previsti dalla legge, deve essere dichiarato estinto.
Nessuna statuizione deve essere aAVV_NOTAIOata sulle spese di lite, in mancanza di costituzione della società intimata (cfr. Cass. n. 10695/25), fermo restando che le parti, con l’accordo transattivo testé menzionato, avevano stabilito che dovessero intendersi come compensate.
Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie in esame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ogni specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n. 13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19, Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n. 11672/23).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME