Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
Oggetto: Tributi – accise – GPL uso domestico- Art. 8, co. 36, I.n. 67 del 1988 – utilizzo per autotrazione- Giudizio di rinvio – rinuncia al ricorso -estinzione del giudizio
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 31179 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE liquidazione rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricorso, nonché di procura rilasciata su foglio separato per la rinuncia, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO (indirizzi PEC dei difensori:EMAIL;EMAIL
EMAIL) e NOME COGNOME, in qualità di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all’atto di rinuncia, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso i suddetti indirizzi PEC dei difensori;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
contro
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3922/01/2021, depositata in data 6 maggio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 314/39/2012, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 560/31/2009 della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l’avviso di pagamento relativo al recupero della differenza dovuta sull’accisa per l’accertata destinazione ad uso diverso (autotrazione) di un quantitativo di G.P.L. in bombola per uso domestico. In particolare, l’avviso di pagamento era stato emesso all’esito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza (p.v.c. del 3.3.99 e del 14.6.99) presso l’opificio della predetta società, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico
COGNOME, quale legale rappresentante della società, in concorso con altri imputati, per evasione dell’accisa, definito dal Tribunale di Nola con sentenza ex art. 444 c.p.p.
2.Avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 18352/2019, accoglieva il terzo motivo, con assorbimento dei restanti e con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
3.In particolare, la Corte ravvisava il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata atteso che la CTR, da un lato, basandosi sul mero dato letterale dell’art. 8, comma 36, della legge n. 67 del 1988, si era limitata ad asserire – apoditticamente e senza dare conto di avere considerato le risultanze probatorie che alcuna prova era stata offerta dall’RAGIONE_SOCIALE circa la realizzazione di una frode idonea ad escludere il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione di agevolazioni alle accise; dall ‘altro, l’unico elemento dell’istruttoria a cui la pronuncia impugnata aveva fatto cenno era costituito dalla sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (tratto a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di GPL e per plurimi reati fine di contrabbando del medesimo gas in quanto emessa in assenza di dibattimento) asseritamente priva di valore probatorio perché emessa in assenza di dibattimento. Tale affermazione della CTR confermava il giudizio di inadeguatezza della motivazione dato che la sentenza di patteggiamento costituiva indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, nel caso di disconoscimento di tale efficacia, aveva il dovere di spiegare le ragioni di un’ammissione da parte dell’imputato di una sua insussistente responsabilità e del perché il giudice vi avesse prestato fede.
4.Riassunto il giudizio a cura di RAGIONE_SOCIALE la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.In punto di diritto, il giudice di appello – respinta la richiesta di sospensione del giudizio di rinvio per l’impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione (n. 18352/2019) – ha affermato che: 1) andava disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’app ello per non essere stata contestata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’affermazione della CTP circa la mancata prova della medesimezza dei fatti posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertati in sede penale in quanto, nella motivazione del giudice di primo grado, il riferimento alla necessità di dimostrare l’identità tra i fatti posti a fondamento dell’atto tributario e quelli oggetto dell’accertamento del giudice penale rappresentava una sorta di ‘premessa metodologica’, avendo accolt o il ricorso per il motivo decisivo della impossibilità di attribuire valenza probatoria alla sentenza di patteggiamento nei confronti del legale rappresentante della società senza effettuare, pertanto, la detta verifica di identità fattuale; identità dei fatti che si ricavava comunque in maniera evidente dallo stesso avviso di accertamento; 2) era inammissibile in quanto nuovo il motivo con cui la contribuente aveva dedotto la violazione del principio del contraddittorio; peraltro, anche a volere ammettere che lo stesso fosse stato formulato in primo grado, essendo rimasta una questione assorbita necessitava per potere essere coltivata nei successivi gradi di giudizio di una riproposizione in grado di appello che non si rinveniva nelle controdeduzioni in ap pello della società; 3) nel merito, l’RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova dell’abuso da parte della società contribuente; in particolare, la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di COGNOME NOMENOME all’epoca legale rappresentante della società – c on riferibilità organica della sua condotta all’ente rappresentato -costituiva, come statuito nella ordinanza della Corte di cassazione – valido elemento probatorio per ravvisare l’effettiva sussistenza dei fatti sui quali si fondava la ripresa recuperato ria avendo, in motivazione, sottolineato l’esistenza di evidenti incongruenze documentali che consentivano di affermare l’esistenza di un accordo tra il COGNOME e altri soggetti tramite il quale era favorita la commercializzazione di ingenti quantitativi di GPL ad aliquota ridotta con la consapevolezza da parte del primo che i cessionari avrebbero poi destinato il materiale acquistato ad una finalità diversa da quella ad uso domestico; la
sistematicità dell’attività criminosa posta in essere era stata ritenuta idonea a giustificare anche la condanna per il reato di associazione a delinquere; peraltro, i fatti contestati avevano trovato ampio supporto anche nelle dichiarazioni confessorie rese da alcuni degli imputati e nei p.v.c. nei quali si dava atto RAGIONE_SOCIALE complesse attività di indagine svolte e RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute presso la società; 4) alcuna valida giustificazione era stata offerta dalla società al fine di individuare RAGIONE_SOCIALE eventua li ragioni giustificative dell’ammissione della responsabilità penale da parte del COGNOME non apparendo credibile la sola finalità di conseguire il dissequestro RAGIONE_SOCIALE attrezzature produttive della società;5) non assumeva rilievo la circostanza che all’ avviso non fosse stata allegata la sentenza penale di patteggiamento in quanto trattandosi di atto emesso nei confronti del legale rappresentante della società doveva reputarsi già noto a quest’ultima.
6.Avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In data 4 giugno 2024, NOME COGNOME, nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e NOME COGNOME, nella qualità di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 543/1992 e, in subordine dell’art. 100 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR, in sede di rinvio, rigettato, co n una motivazione incomprensibile e illogica, l’eccezione di inammissibilità dell’appello, riproposta in sede di riassunzione non avendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestato la statuizione del giudice di primo grado circa la mancata prova della medesimezza dei fatti posti a fondamento dell’avviso e
di quelli accertati in sede penale, con conseguente formazione sul punto di un giudicato interno. In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTP -diversamente da quanto asserito dal giudice del rinvio -avrebbe escluso l’efficacia probatoria della sen tenza penale di patteggiamento proprio sul presupposto non contestato dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di appello – della mancata prova della coincidenza dei fatti posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertato dal giudice penale. Pertanto, la statuizione della CTR in sede di rinvio, secondo cui la necessità di dimostrare l’identità dei fatti costituiva una sorta di ‘premessa metodologica’ avendo il giudice di prime cure, senza effettuare detta verifica di identità fattuale, accolto il ricorso per il rilievo decisivo della inefficacia probatoria della sentenza di patteggiamento, sarebbe affetta da vizio di motivazione e, comunque, sarebbe illegittima per violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. Inoltre, anche la affermazione secondo cui detta identità si ev incerebbe dall’avviso di accertamento concreterebbe una statuizione priva di motivazione.
2.Con il secondo motivo si denuncia in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/92 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE violazioni di diritto dell’Uni one europea e, in subordine, violazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, 19 del d.lgs. n. 504/1995 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenut o l’inammissibilità ex art. 63 cit. dell’eccezione di violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale per non essere stato concesso dall’Amministrazione un termine per esercitarlo, sebbene sin dal ricorso introduttivo, fosse stata denunciata la violazione del contraddittorio preventivo (per non essere stato avviato un apposito procedimento in contraddittorio con la formale contestazione al ricorrente medesimo degli eventuali addebiti), eccezione poi debitamente reiterata nell’atto di riassunzio ne; in ogni caso, la CTR, in sede di rinvio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta contenuta nell’atto di riassunzione -di rilevabilità d’ufficio della
violazione della normativa europea che impone il contraddittorio preventivo; infine, nell’ipotesi si ritenesse che la CTR abbia implicitamente rigettato la richiesta di rilevabilità d’ufficio di tale eccezione, si denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE circa l’obbligo dell’Amministrazione di convocazione del contribuente prima di emettere un avviso di accertamento in materia di tributi armonizzati.
3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 391 bis e 295 c.p.c. nonché del principio del giusto processo per avere la CTR disatteso l’istanza di sospensione del giudizio di rinvio avanzata per pendenza di quello di revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione (n. 18352/2019), sebbene l’art. 3 91 bis c.p.c.- in base al quale la sospensione non opera ipso iure -andasse coordinato con l’art. 295 c.p.c. che impone la sospensione nell’ipotesi in cui, come nella specie, sussistendo una parziale coincidenza della materia del contendere tra il giudizio revocatorio e quello di rinvio, fosse evidente la pregiudizialità della decisione sul primo, con necessità di motivata sospensione del secondo, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALE ragioni di economia processuale e di coerenza del sistema.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere la CTR in sede di rinvio, incorsa nel vizio di extrapetizione nell’affermare che il dirottamento del GPL coincideva con una f orma di abuso del diritto, non essendo stata tale figura evocata nell’avviso di accertamento (nel quale era stata contestata la violazione dell’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 504/95).
5.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., 2697 c.c., 445, comma 1 bis c.p.p., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR – erroneamente interpretando il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 18352/2019 – ritenuto superata la presunzione di legittima
destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico facendo riferimento alla sentenza penale di patteggiamento, quale ‘ valido elemento probatorio ‘ nell’ambito del giudizio tributario, ancorché quest’ultima potesse assumere valore indiziario soltanto nel contesto di altri elementi acquisiti, con ciò invertendo indebitamente l’onere della prova, e nonostante il divieto di cui all’art. 445 c.p.p. La ricorrente denuncia la motivazione apparente per avere la CTR ritenuto giustificato il superamento della presunzione legale di destinazione ad uso domestico del GPL prodotto da RAGIONE_SOCIALE facendo riferimento a generiche circostanze (ipotizzate evidenti anomalie e incongruenze documentali, ipotetico accordo tra il COGNOME con una serie di altri soggetti, dichiarazioni confessorie, sistematicità dell’attività criminosa) inidonee ad esplicitare le ragioni sottese alla decisione. Peraltro, il giudice del rinvio avrebbe disatteso con argomentazioni inconsistenti (‘ non appare credibile ‘) le specifiche giustificazioni indicate nell’atto di riassunzione -dell’adesione al patteggiamento da parte del legale rappresentante della stessa (porre termine al sequestro di tutte le strutture produttive).
6 . Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2909 c.c. e 2697 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. e 36 D.LGS 546/1992 per l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni concernenti: 1) la mancanza di prova della corrispondenza del petitum penale con il petitum tributario (pag.11-12 del ricorso in riassunzione allegato al ricorso); 2) la violazione del divieto di bis in idem in tema di sanzioni (pag. 13 del ricorso in riassunzione).
7 .Con il settimo motivo si denuncia, si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., per avere la CTR in sede di rinvio ritenuto superata la presunzione di legittima destin azione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico con una assoluta carenza di motivazione in ordine alla eccepita non imputabilità dei fatti alla società. In particolare, la CTR avrebbe statuito apoditticamente la correità della società (avuto riguardo ad un assunto accordo tra il COGNOME e una serie
di altri soggetti, tramite il quale era favorita la commercializzazione di ingenti quantitativi di GPL ad aliquota ridotta con la consapevolezza da parte del primo che i cessionari avrebbero poi destinato il materiale acquistato ad una finalità diversa da quella della destinazione ad uso domestico) senza indicare le ragioni effettive dell’asserita consapevolezza/partecipazione della società medesima alla frode. Peraltro, in base al principio affermato dalla CGUE (sentenza del 22 ottobre 2015, C- 277/14, pun to 50), era l’Ufficio a dovere provare la consapevolezza della società di partecipare ad eventuali illeciti. Con il motivo si denuncia anche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 36, della legge n. 67/88 e 7 del d.l. n. 269/2003, in combinato con gli artt. 2, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 472/97, per avere la CTR ritenuto, con riguardo alla irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, erroneamente configurabile un concorso nell’illecito amministrativo della RAGIONE_SOCIALE con la p ersona fisica (legale rappresentante della società).
8 .Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per avere ritenuto che non sussistesse il vizio di motivazione dell’avviso per mancata allegazione del la sentenza di patteggiamento trattandosi di ‘ atto emesso nei confronti del legale rappresentante della società ‘ sebbene il fatto che il legale rappresentante avesse aderito ad un patteggiamento, non implicava necessariamente la conoscenza da parte di que st’ultimo del contenuto della sentenza, almeno fino a quando non fosse provato il mancato cambiamento della persona fisica che aveva gestito la società; peraltro, anche nell’ipotesi di coincidenza della persona fisica aderente al patteggiamento con il legale rappresentante della società, la sentenza di patteggiamento non costituiva altro che un mero elemento di prova inidoneo come tale a motivare il superamento della presunzione di destinazione del GPL ad uso domestico. In particolare, ad avviso della contribuente, la necessità di allegare i documenti richiamati nella motivazione degli atti impositivi non avrebbe soltanto una ragione di
completezza informativa per il contribuente ma anche una ragione legata al rispetto del diritto di difesa.
In data 4 giugno 2024, NOME COGNOME, nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e NOME COGNOME, nella qualità di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
9 .1. Nell’atto di rinuncia – premesso che: 1) in data 7 maggio 2024, NOME COGNOME era stato nominato liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; 2) a partire dal 24 maggio 2024, la RAGIONE_SOCIALE risultava cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, come da visura allegata, in seguito a dichiarazione di cessazione di attività del 15 maggio 2024 – COGNOME nella qualità di ex legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE (poi sRAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, nella qualità di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
9.2. L a rinuncia al ricorso risulta regolarmente comunicata all’Avvocatura generale dello Stato per l’RAGIONE_SOCIALE, via pec, come riscontrato dalla ricevuta di avvenuta consegna del 5.6.2024 in atti.
9.3 . Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez. 5, n. 2623 del 2024).
La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte
impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024