Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Giudizio Tributario si Estingue
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto processuale di fondamentale importanza, capace di determinare la conclusione anticipata di un contenzioso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito gli effetti di tale atto nel contesto di un giudizio tributario, anche quando sono in gioco procedure di definizione agevolata. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici supremi.
I Fatti del Caso: dall’Accertamento Fiscale alla Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente per maggiori imposte IRPEF relative all’anno 2007, per un importo di circa 36.000 euro, oltre a sanzioni e oneri accessori.
Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado (CTP), ma l’appello successivo proposto dallo stesso contribuente è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Non ritenendosi soddisfatto, il cittadino ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione, basato su cinque motivi di contestazione.
La Svolta Processuale e la Rinuncia al Ricorso
Durante il giudizio di legittimità, si è verificato un evento decisivo: il contribuente ha depositato un’istanza di definizione agevolata, allegando la prova del versamento dell’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Contestualmente, attraverso il suo legale, ha formalizzato la rinuncia al ricorso, chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Questo atto ha spostato il focus della Corte dalla valutazione dei motivi di ricorso all’analisi delle conseguenze processuali della rinuncia stessa.
Le Motivazioni della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha accolto la richiesta del contribuente, dichiarando l’estinzione del giudizio. Il ragionamento dei giudici si è basato su un principio chiaro e inequivocabile sancito dall’art. 390 del codice di procedura civile.
I giudici hanno osservato che, sebbene i documenti relativi alla definizione agevolata non permettessero di stabilire con certezza un collegamento diretto con l’avviso di accertamento oggetto della controversia, un dato era incontestabile: la rinuncia al ricorso era stata formalizzata in modo esplicito e inequivocabile. Il legale del contribuente, debitamente autorizzato tramite la procura apposta a margine dell’atto introduttivo, aveva manifestato chiaramente la volontà di abbandonare l’impugnazione.
Secondo la Corte, questa manifestazione di volontà è di per sé sufficiente per determinare l’estinzione del processo. La rinuncia è un atto dispositivo che non necessita di ulteriori indagini sul merito o sulla sua correlazione con altre procedure (come la definizione agevolata), purché sia formalmente valida. Di conseguenza, la Corte ha proceduto alla declaratoria di estinzione.
Per quanto riguarda le spese legali, i giudici hanno disposto la loro compensazione. Tale decisione è stata motivata dal fatto che la rinuncia era palesemente correlata alla legislazione “condonistica”, ovvero alle normative sulla definizione agevolata delle pendenze fiscali, creando i presupposti per una tale statuizione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio processuale cruciale: la rinuncia al ricorso, se effettuata correttamente, è un atto autonomo e sufficiente a determinare la fine del giudizio. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Certezza del Diritto: Un contribuente che intende chiudere un contenzioso può farlo con certezza attraverso la rinuncia, senza che il giudice debba entrare nel merito di altre procedure amministrative eventualmente collegate.
2. Efficienza Processuale: La rinuncia consente di definire rapidamente la lite, evitando ulteriori gradi di giudizio e alleggerendo il carico dei tribunali.
3. Spese Legali: In contesti di definizioni agevolate, la rinuncia può portare alla compensazione delle spese, un aspetto rilevante per il contribuente che valuta l’opportunità di aderire a tali misure.
Cosa succede se un contribuente rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia senza emettere una decisione sul merito delle questioni sollevate.
La rinuncia al ricorso è valida anche se i documenti di una definizione agevolata non sono chiaramente collegati alla causa?
Sì. Secondo questa ordinanza, una rinuncia inequivocabile e formalmente valida, presentata dal legale autorizzato, è di per sé sufficiente a determinare l’estinzione del giudizio, a prescindere da eventuali difficoltà nel collegare i documenti della sanatoria alla specifica lite.
Come vengono regolate le spese legali quando la rinuncia è legata a una definizione agevolata?
In questo caso, la Corte ha deciso di compensare le spese legali tra le parti. La motivazione è che la rinuncia è direttamente collegata all’adesione a una normativa condonistica, giustificando la mancata condanna di una parte al pagamento delle spese dell’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18457 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 6663/15 depositata il 3 luglio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE accertava a carico del contribuente maggiore imposte IRPEF per l’anno 2007 pari ad € 35.954, oltre addizionale e sanzioni. Parzialmente accolto il ricorso da parte della CTP, il gravame proposto sempre dal contribuente veniva respinto dalla CTR per cui il Torsiello propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RINUNCIA
Il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata e prova del versamento dell’intero importo determinato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Lo stesso ha rinunciato al ricorso con richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
1.I documenti prodotti relativi alla definizione agevolata riguardano una cartella di pagamento rispetto alla quale non è verificabile alcun concreto collegamento con l’avviso di accertamento oggetto della presente controversia.
Peraltro, il contribuente ha inequivocabilmente rinunciato al ricorso, a mezzo del proprio legale a ciò debitamente autorizzato in base alla procura a margine dell’atto introduttivo, e pertanto ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ., può procedersi alla declaratoria di estinzione.
In relazione alle spese le stesse debbono essere compensate trattandosi di rinuncia correlata alla legislazione condonistica.
P. Q. M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024