Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
Rottamazione rinuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27602/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
-resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 784/2015 depositata in data 27/04/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorreva contro due distinti avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, recanti la rideterminazione del maggior reddito Irpef per gli anni 2006 e 2007 con metodo sintetico; in particolare, a fronte di un reddito imponibile uguale a zero, l’Amministrazione finanziaria rilevava , per l’anno 2006 , l’acquisto di un’autovettura Audi A6, la disponibilità nella misura del 50% di un immobile in agro fiorentino e la disponibilità nella misura dell’11% di un immobile in Napoli. A fronte di tali beni, indici di capacità contributiva, l’RAGIONE_SOCIALE rideterminava il reddito in via sintetica, elevandolo per il 2006 dai dichiarati euro 2.693,00 ad euro 35.196,77 e per il 2007 dai dichiarati euro 83,00 ad euro 42.802,20.
I due giudizi erano riuniti e decisi dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE con sentenza di rigetto, confermata dalla sentenza di appello della CTR della Toscana n. 784/5/15 emessa in data 23 marzo 2015 e pubblicata in data 27 aprile 2015.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente in base a cinque motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Con ordinanza interlocutoria del 12 maggio 2021 la Corte, preso atto del deposito da parte del ricorrente di documentazione con cui aderiva alla definizione agevolata della lite, con prospetto di rateizzazione non completata, assegnava al medesimo termine di 60 giorni per la notifica dei documenti alla controparte.
Con successiva ordinanza interlocutoria del 12 maggio 2022 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 23/05/2024.
Considerato che:
Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6 e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , deduce violazione dell’art. 12 , comma 7, della l. n. 212 del 2000.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 .
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4 e comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.
In data 26 aprile 2021 il difensore del ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. con l. 27/12/2018, n. 136, relativamente alle cartelle originate dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, indicati nel frontespizio della sentenza appellata quali oggetto della lite, formulando altresì espressa rinuncia, in virtù di facoltà concessa al procuratore dalla
procura posta a margine del ricorso, per intervenuta definizione agevolata, ai sensi dell’art. 3 medesimo.
In data 25 gennaio 2022 il nuovo difensore del ricorrente (cui l’incarico è stato conferito come da procura allegata alla memoria di costituzione, con potere anche di rinuncia) ha depositato i medesimi documenti con prova della notificazione all’Avvocatura dello Stato, ribadendo la volontà di rinunciare al giudizio per intervenuta definizione agevolata.
Questa Corte (Cass. n. 36431/2023), in riferimento alla rottamazione di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 , conv. in l. n. 136 del 2018, che è la forma di definizione che viene in rilievo nel presente giudizio, ha rilevato che ancorché l’art. 3, comma 6, citato, preveda che «l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati», il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione agevolata non è ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio, tanto più nei casi come quello in esame in cui vi è espressa rinuncia (da parte del procuratore munito del relativo potere), anche notificata alla controparte (analogamente Cass. n. 10392/2024; Cass. n. 36481/2023; Cass. n. 24083/2018).
La rinuncia al ricorso, anche in assenza di accettazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (che peraltro nel caso di specie non si è costituita con controricorso), quindi, è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.
Nel caso di specie, in mancanza della prova del pagamento, deve darsi corso alla sola estinzione per rinuncia, mentre le spese rimangono a carico della parte che le ha sostenute (Cass. n. 1978/2019).
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art.
13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 31732/2018).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.