Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 27664/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui lo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia n. 1422/07/2015, depositata il 24.06.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CT R RAGIONE_SOCIALE Puglia ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dalla CTP di Bari che aveva
Oggetto:
Tributi –
Rinuncia al ricorso
accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento, con il quale era stata recuperata l’IVA non versata , per l’anno 2006, a seguito RAGIONE_SOCIALE contestazione dell’indebito utilizzo del regime correlato al deposito fiscale IVA, gestito dalla RAGIONE_SOCIALE;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la società contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 -bis , comma 5, del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 e 2697 cod. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il mancato ingresso materiale RAGIONE_SOCIALE merce in un deposito fiscale IVA o il suo transito per pochi minuti, senza che la merce sia in essa custodita e senza che l’attività di deposito sia provata da un contratto tra il contribuente e il gestore del deposito, rendono legittimi la verifica e l’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni degli adempimenti fiscali connessi alla gestione ed utilizzo virtuale del deposito fiscale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, funzionalmente competente al recupero dell’IVA indebitamente detratta;
preliminarmente occorre rilevare che l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato, tramite l’Avvocatura dello Stato, dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione;
-la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, cod. proc. civ.;
la stessa risulta ritualmente comunicata dalla cancelleria alla controparte in data 26.09.2023 , in adempimento dell’obbligo previsto
dall’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);
il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, avuto riguardo alla natura RAGIONE_SOCIALE controversia ed all’esito del giudizio;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 ottobre 2023