Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12318 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12318 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6123-2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL ed elettivamente domiciliata in Milano alla INDIRIZZO presso lo studio del predetto difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura
Oggetto:
rinuncia al
ricorso – estinzione
speciale in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pecEMAILpecavvocatiEMAIL ) e dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4744/28/2016 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 19/09/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 8 luglio 2014 relativa ad una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per IRPEF, contributo sanitario nazionale ed IVA per l’anno di imposta 1997, notificata in data 21/04/2004. La CTP rigettava il ricorso della contribuente. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla contribuente con fermando la decisione di primo grado. Il giudice di appello, dopo aver premesso che il credito erariale si era consolidato stante la mancata impugnazione della cartella di pagamento, riteneva applicabile ai crediti vantati dalla Agenzia delle entrate il termine di prescrizione decennale e non quinquennale, come invece sostenuto dalla contribuente. Rilevava, quindi, condividendo quanto affermato dall’ agente della riscossione anche in ordine al periodo di sospensione previsto dalla Legge di stabilità del 2014 (e, segnatamente, dal 01/01/2014 al 15/06/2015), il mancato decorso del termine di prescrizione.
Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per
cassazione affidato a due motivi, cui replica l’ente riscossore con controricorso.
In data 26/03/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, che ha contestualmente notificato alla controparte e che è stata comunicata ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto attinenti al termine di prescrizione dei crediti art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c. alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali».
1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello non avevano considerato che la sospensione della riscossione e del decorso dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 623), non si applicava a tutti i contribuenti ma soltanto a quelli che avevano aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 618 e segg. e che, in ogni caso, il termine di prescrizione dei contributi sanitari nazionali, pure riportati nella originaria cartella di pagamento e nella successiva intimazione, era quinquennale.
Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (decadenza dalla riscossione dei crediti, prescrizione sanzioni amministrative e prescrizione dei Contributi Sanitari Nazionali)».
Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente con atto che la stessa ha notificato alla controricorrente.
Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell’adunanza camerale, nella specie
fissata al 9 aprile 2025 (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182), e che sono del tutto irrilevanti le ragioni in essa addotte (nel caso in esame, per ottemperare all’impegno preso in sede di adesione alla definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 193/2016, conv, con modif., dalla legge n. 225/2016), deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte della ricorrente, con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma in data 09/04/2025