Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35458 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10128/2019 R.G. proposto da:
NOME IN LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 2152/2018 depositata il 17/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato il
provvedimento di irrogazione sanzioni n. 513/16 emesso per l’anno 2014, per indebita esenzione dall’accisa sull’energia prodotta.
La CTP di Bologna ha accolto il ricorso e la CTR dell’Emilia -Romagna, con sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello erariale.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con istanza depositata in data 15 maggio 2023 la ricorrente, in persona del suo liquidatore, dato atto che il Tribunale di Forlì in data 10 -21 novembre 2022 aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente che prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensate e che la riferita transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che si pronunci la cessazione della materia del contendere.
Deve farsi applicazione dell’art. 390 cod. proc. nella versione attualmente vigente, poiché l’adunanza camerale è stata fissata soltanto il 4.7.2023 (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022); pertanto, non è richiesta la notifica della rinuncia alla controparte.
Le spese devono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione.
spese integralmente compensate tra le parti.
Roma 8 novembre 2023
Il Presidente Ernestino NOME COGNOME