Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26758 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26758 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 31846/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Morrovalle (MC) il DATA_NASCITA, residente in Roma, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
per la cassazione della sentenza n. 542/4/2019 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, depositata l’8 luglio 2019, notificata il 31 luglio 2019;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.
RILEVATO CHE:
con il ricorso in oggetto l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la suindicata sentenza con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale oggetto di contenzioso fosse da annullare, siccome adottato in violazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella versione novellata dall’art. 1, comma 87, lett. a ), della legge 205/2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 145/2018;
l’RAGIONE_SOCIALE, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 21 ottobre 2019, formulando un unico motivo di impugnazione;
NOME COGNOME resisteva con controricorso notificato il 6 marzo 2020;
con nota del 23 marzo 2022, notificata in pari data al contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE, dando conto dell’annullamento dell’avviso di liquidazione giusta ordinanza n. 24789/2021 di questa Corte, che aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso nei confronti di NOME COGNOME (coobbligato) e prendendo atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 39/2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
CONSIDERATO CHE:
il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); la rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio;
le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata sulla base di pronunce giudiziali successive alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, addì 3 luglio 2024.