Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21430 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10399/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
IMMOBILIARE INDIPENDENZA DI NOME RAGIONE_SOCIALE -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1077/2015, depositata il 20 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con istanza ex art. 37bis , comma 8, d.P.R. n. 600/73, la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE chiedeva alla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle entrate la disapplicazione, in relazione all’anno d’imposta 2011, delle disposizioni contenute nell’art. 30 della l. n. 724/1994, evidenziando l’impossibilità oggettiva di conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nella misura minima prevista.
Con nota del 24 settembre 2012, prot. n. 2012/523224, l’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza.
Avverso il provvedimento, la società proponeva ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino.
L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 176/14/13, depositata in data 23 settembre 2013, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello. La società non si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza n. 1077/38/15 depositata in data 20 ottobre 2015, respingeva l’appello .
-L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va esaminata la questione assorbente relativa alla dichiarazione di rinuncia al ricorso, depositata dall’amministrazione.
Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. n. 10140/2020).
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità .
– Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità ; le spese non sono ripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione