Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 26/07/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27234/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
Comune di Pioltello, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1734/2019, depositata il 15 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-sulla base di tre motivi, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1734/2019, depositata il 15 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello del Comune di Pioltello, così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 80413) emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta da RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2011, ed in relazione al possesso di area edificabile;
ha rilevato, in sintesi, il giudice del gravame che il valore venale dell’area non poteva desumersi (così come ritenuto dal primo giudice) esclusivamente dal prezzo pattuito in una compravendita e che -dovendosi aver riguardo ai criteri di determinazione della base imponibile del tributo (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5) -in ragione delle «caratteristiche di edificabilità dell’area, specificate in atti» il relativo valore di mercato doveva essere determinato in € 4.045.000 ,00 (a fronte del maggior valore accertato in € 5.949.172,00);
il Comune di Pioltello ha resistito con controricorso.
Considerato che:
-in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che a detta rinuncia ha prestato adesione il controricorrente;
difatti, con la memoria depositata, la ricorrente ha prodotto accordo conciliativo che -intercorso tra le odierne parti in causa, in relazione alla determinazione della base imponibile (valore venale di aree edificabili) dei tributi (ICI e IMU), e con riferimento ad un arco temporale (dal 2011 al 2020, ed anche successivi) eccedente il periodo di imposta in contestazione -contempla l’obbligo della parte, odierna
ricorrente, di abbandonare i giudizi pendenti dietro rinuncia agli stessi e con compensazione delle spese;
– come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte – ma pur sempre di carattere ricettizio – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto – così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’ar t. 390, terzo comma, cod. proc. civ. il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria;
– la rinuncia va, pertanto, considerata rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio ;
-le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti;
non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici
di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.