Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17911 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17911 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 8601/2023 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio (RAGIONE_SOCIALE) sito in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI VITERBO (VT) (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e giusta Determinazione n. 151 del 27 aprile 2023, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale
CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4276/7/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 4 ottobre 2022 e non notificata;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio in data 15 marzo 2024;
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva il gravame presentato dal Comune di Viterbo contro la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto, in favore RAGIONE_SOCIALE contribuente, il diritto all’esenzione di cui all’art. 7, comma primo, lettera i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, dal pagamento dell’IMU per l’anno 2012, in relazione all’immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE stessa (contraddistinto al Foglio 171, Particella 65, Sub. 1, Cat. B/1);
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 4 aprile 2023, formulando tre motivi di impugnazione;
il Comune RAGIONE_SOCIALE Viterbo resisteva con controricorso depositato l’8 maggio 2013;
con nota depositata il 7 marzo 2024 la ricorrente, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune ha accettato detta rinuncia;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025);
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 15 marzo