Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29352 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3724/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 1221/2018 depositata il 22/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE– proprietaria dell’immobile ubicato in Firenze alla INDIRIZZO, censito in catasto al foglio 166 particella 144 sub 527- presentava in data 19 novembre 2012 procedura Docfa con il quale attribuiva all’immobile la classe 15. L’ufficio notificava avviso di accertamento con il quale attribuiva all’immobile la classe 17, individuando la superficie tassata in metri quadri 225. La società impugnava l’avviso di accertamento, eccependo l’erronea determinazione della superficie consistente in metri quadri 172 e il difetto motivazionale dell’atto di accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Firenze respingeva il ricorso con sentenza n. 773 del 16 maggio 2016. La società RAGIONE_SOCIALE interponeva appello avverso detta decisione.
La Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’impugnazione proposta dalla società affermando che .
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale n. 1221 della 22 giugno 2018, svolgendo quattro motivi.
L’amministrazione finanziaria replica con controricorso.
In data 10 ottobre 2025, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso, con contestuale accettazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DI DIRITTO
La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; per avere il decidente omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione preliminare di nullità per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato. Difatti la società aveva in sede di appello censurato la sentenza dei giudici fiorentini per aver respinto il motivo relativo al deficit motivazionale dell’atto opposto.
Il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992; si afferma che, se il silenzio serbato dai giudici d’appello in merito al dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento debba intendersi come implicito rigetto dell’eccezione medesima, la sentenza si rivelerebbe comunque censurabile, non avendo i giudici di seconda istanza esplicitato le ragioni che fondano il rigetto della doglianza. Il collegio d’appello ha, difatti, disatteso le argomentazioni sollevate dalla parte contribuente in ordine alla
eccepito difetto motivazionale inficiante l’avviso di accertamento opposto, senza esporre le ragioni della statuizione.
Il terzo mezzo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, legge n. 212 del 2000 nonché dell’art. 3, comma 1, legge n. 241 del 1990, nella parte in cui la sentenza non ha accertato la legittimità dell’avviso di accertamento per la carenza di motivazione che si risolve in riferimenti normativi e espressioni generiche e stereotipate suscettibili di applicarsi ad una pluralità indistinta di situazioni, senza alcun concreto aggancio alla fattispecie concreta. Si assume che l’Ufficio, pur dando atto che, in precedenza era stata riconosciuta al cespite de quo la classe 15, ha attribuito al suddetto immobile la classe 17, ancorchè sia consolidato il principio di legittimità secondo cui la revisione della classificazione di un immobile deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata.
Si afferma che, solo nel corso del giudizio di merito, l’ufficio in sede di controdeduzioni deduceva che l’attribuzione all’immobile della classe 17 anziché 15 proposta in Docfa, dipendeva dal fatto che all’impianto meccanografico l’unità immobiliare risultava già accatastata in classe 17 e solo successivamente era stata presentata denuncia di variazione sulla quale l’ufficio non aveva potuto effettuare la verifica in quanto veniva presentata ulteriore variazione, per demolizione parziale in data 19 novembre 2012 e, dunque, prima del decorso dei dodici mesi previsti per poter eseguire tale operazione, Si deduce che dette circostanze non erano state rappresentante nell’avviso impugnato.
4.Con il quarto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 75 in relazione agli artt. 7 e 9 del
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché degli artt. 8 e 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652 e seguenti, nonché dell’art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 154, anche con riferimento all’art. 2697 c.c..
Si argomenta che, ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, il classamento consiste nel riscontrare per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 del medesimo d.P.R. che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione caratteristiche conformi o analoghe.
Si obbietta che con il ricorso originario si era fatto richiamo alle unità tipo della classe 15 fino alla classe massima 23 presente nella zona censuaria 1 del Comune di Firenze, riportando gli estremi dei classamenti relativi a una serie di unità immobiliari utili in chiave comparativa a verificare la correttezza del classamento in classe 15 dell’immobile oggetto di causa.
A fronte RAGIONE_SOCIALE circostanziate doglianze proposte anche in sede di appello, la Corte distrettuale ha violato le norme rubricate, facendo leva su una circostanza fattuale storica quale il preesistente classamento del bene in classe 17 fino all’anno 2012, in realtà superata dalla sopravvenuta circostanza che l’immobile in questione era stato oggetto di interventi tali da richiedere due successive denunce di variazione Docfa.
5.Non occorre procedere alla disamina dei motivi illustrati, avendo la società ricorrente depositato in data 10 ottobre 2025 atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione anche dall’amministrazione finanziaria.
6.Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità – atto che non ha carattere “accettizio” e non richiede, pertanto, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali -si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019). In particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 18886/19; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140 Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024; Cass. m. 133/2024).
6.1.La rinuncia depositata dal contribuente soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. e risulta comunque accettata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
6.2. Deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.
6.3.In presenza dell’accettazione da parte dell’ente impositore, ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391, quarto comma, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. 6.4.Ricorrono, pertanto, i presupposti per compensare le spese di lite.
6.5.Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto “tale meccanismo
sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame … ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 14782/2018).
P. Q. M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio; spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in data 15 ottobre 2025 .
Il PRESIDENTE
NOME COGNOME