Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7670 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8783/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO e all’indiri zzo PEC: EMAIL, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8725/09/2016, depositata il 20.12.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi – Rinuncia
al ricorso
La CTP di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘avviso di accertamento per IVA e altro, in relazione all’ anno di imposta 2005, con il quale era stata recuperat a l’ IVA dovuta a seguito di una complessa operazione di cessione di immobili;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello principale proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE, rigettando quello incidentale proposto dalla contribuente;
la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1, comma 132 della l. n. 208 del 2015 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare che l’inoltro della supposta notizia di reato (peraltro, mai allegata e mai acquisita agli atti di causa) sarebbe avvenuto quando il reato fiscale risultava già prescritto e, quindi, in assenza di un ‘obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000’;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, comma 4 e 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la mancanza dei presupposti per giustificare l’accertamento parziale;
con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che il
richiamo, da parte dell’Ufficio, per la prima volta in grado di appello, alla presunta violazione dell’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, sull’accertamento parziale, corrispondeva ad una eccezione nuova;
con il quarto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato le ragioni allegate dalla contribuente sulla peculiarità dell’operazione e sull’assenza di scopi fraudolenti infragruppo;
con il quinto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2 del d.lgs. n. 472 del 1997, 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 10 della l. n. 212 del 2000, sussistendo, nella fattispecie, una rilevabile incertezza normativa;
con il sesto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la carenza dell’elemento soggettivo legittimante l’irrogazione di qualsiasi sanzione;
-successivamente, con atto depositato in data 26.09.2023, sottoscritto dai difensori, muniti di procura speciale, nonché, per accettazione, dal rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 1, comma 213, della l. n. 197 del 2022, a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi dell’art. 1, comma 215, della l. n. 197 del 2022;
-l’art. 1, comma 217, della l. n. 197 del 2022 prevede che alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 dell’art. 1 cit. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390 del cod. proc. civ.;
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta entro il 30.09.2023 (art. 1, comma 213, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif.) e prima dell’adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale, ed è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente;
il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 novembre 2023