Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12092/2021 proposti da:
AVV_NOTAIO, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO, come da procura in calce al ricorso (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Decadenza agevolazioni
casa
–
ricorso prima
Rinuncia
-avverso la sentenza n. 24542/2020 emessa dalla Corte di Cassazione in data 04/11/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano dinanzi alla CTP di Caltanisetta un avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva loro contestato la decadenza dalle agevolazioni cd. prima casa in relazione all’acquisto (l’ultimo per la nuda proprietà e i primi due per l’usufrutto congiuntivo e vitalizio nella misura del 50% ciascuno) di un immobile ad uso abitativo, sostenendo che si trattasse di un immobile di lusso e, limitatamente ad COGNOME NOME, che non avesse trasferito nei diciotto mesi successivi all’acquisto la propria residenza nel Comune in cui era sito l’immobile.
La CTP accoglieva il ricorso, non esaminando, per l’effetto, la domanda proposta in via subordinata da COGNOME NOME con la quale questi aveva chiesto l’applicazione dell’aliquota del 10%, in luogo di quella del 20%, trattandosi di abitazione non di lusso.
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che lo studio professionale dell’AVV_NOTAIO non si trovava nel circondario per il quale l’agevolazione prima casa era invocata, ma solo nel distretto interessato.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’COGNOME, censurando la stessa nella parte in cui non si era pronunciata sulla natura di lusso dell’immobile e sulla congruità dell’aliquota IVA applicata a prescindere dall’agevolazione pri ma casa.
Avendo la RAGIONE_SOCIALE ritenuto, quanto ad NOME NOME, che l’accertamento della lussuosità o meno della res non avrebbe potuto incidere favorevolmente sulla sua posizione, il medesimo ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. sulla base di un solo motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.
proc. civ., l’errore di fatto costituito dall’omessa percezione dell’esistenza di questioni non esaminate dai giudici di appello perché erroneamente ritenute assorbite e del relativo motivo di ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza d’appello sul punto.
Con atto del 19.1.2024, il ricorrente ed il di lui difensore, premesso che: – con atto notificato il 29 marzo 2021 e depositato il 14 aprile 2021 NOME COGNOME ed NOME COGNOME avevano riassunto il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Caltanissetta la quale, con la sentenza n. 6614/2021 del 5 -13 luglio 2021, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianze dei contribuenti aveva riconosciuto la spettanza RAGIONE_SOCIALE agevolazioni prima casa in relazione all’acquisto della nuda p roprietà dell’immobile e del 50% del suo usufrutto trattandosi di immobile ‘non di lusso’;
-alla luce di tale decisione l’Ufficio aveva riconosciuto rilevante l’accertata natura ‘non di lusso’ dell’immobile anche in relazione alla posizione dell’AVV_NOTAIO ed applicabile l’aliquota IVA del 10% (in luogo dell’aliquota agevolata del 4%) all’acquisto del 50% dell’usufrutto vitalizio da esso realizzato e conseguentemente, con provvedimento convalidato il 27 aprile 2023, aveva disposto lo sgravio parziale RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo in capo al contribuente in dipendenza dell’atto impositivo, rettificando l’importo dovuto a titolo di maggiore IVA in misura pari al 6% del corrispettivo pattuito riferibile al suddetto acquisto;
in relazione al suddetto carico, come rideterminato a seguito del provvedimento di sgravio parziale, l’AVV_NOTAIO ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. ‘rottamazione quater’), provvedendo, a seguito della comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute inviata dall’RAGIONE_SOCIALE, al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate finora scadute;
tanto premesso, ha rinunciato al proposto ricorso in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulla domanda di revocazione.
2.1. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale della res controversa.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.3.2024.