Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 586 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Rinuncia al ricorso Estinzione del giudizio.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4264/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto all’indirizzo EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 568/1/2021, depositata in data 12 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava tre avvisi di accertamento (nn. TL701T100779/2012, TL701T100780/2012 e TL701T100293/2013), con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, maggiori redditi della ricorrente, per gli anni di
imposta 2007, 2008 e 2009, sulla base dei versamenti operati da diverse società sui conti correnti intestati alla contribuente.
La CTP di La Spezia rigettava i tre ricorsi, evidenziando che la contribuente non aveva fornito attendibile ed esauriente giustificazione delle movimentazioni oggetto della ripresa fiscale.
Interposti tre distinti gravami, la Commissione tributaria regionale della Liguria, previa riunione dei ricorsi, li rigettava: dopo aver riportato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di onere probatorio incombente sul contribuente per superare la presunzione fissata dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la CTR affermava che l’appellante non aveva fornito ‘alcuna tra ccia certa dell’effettività’ delle operazioni poste in essere con le società; in particolare, evidenziava che non fosse credibile che ‘per le loro dimensioni e per gli importi di tali società potessero prescindere dal ricorso a formalità, come delibere assembleari e stipula di atti’.
Avverso la decisione della CTR ligure ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi. L’Ufficio ha ricevuto notificazione del ricorso il 13 febbraio 2022, ma non ha svolto difese nel presente grado.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘ adunanza camerale del 14/11/2024.
Il 7 novembre 2024 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione la contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 n. 2 D.P.R. n. 600/73, 51 comma 2 n. 2 DP.R. n. 633/72, in combinazione con gli artt. 2214 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe erroneamente affermato che ‘le mere annotazioni sul libro giornale e sul conto mastro non abbiano carattere esaustivo’, sottolineando di contro che i fatti registrati nelle scritture contabili corrispondono a ‘quelli della documentazione bancaria’ (pag. 10 del r icorso). Scopo
delle scritture, infatti, è la ricostruzione delle operazioni aziendali ed esse devono ‘essere valutate nella loro interezza’ (pag. 11).
Con il secondo motivo la contribuente lamenta «l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e, in subordine, nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Deduce che la motivazione della sentenza gravata, laddove ha affermato la legittimità della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, sia solo ‘apparente’ o ‘indebitamente motivata per relationem ‘ e, quindi, nul la ed affetta da error in procedendo .
Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dalla contribuente in data 7/11/2024, in conseguenza dell ‘ adesione alla definizione agevolata delle pretese fiscali riportate negli avvisi di accertamento per cui è causa ai sensi della legge 197/2022.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre