Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Ferma
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale del diritto processuale, consentendo a una parte di porre fine volontariamente a un contenzioso. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, offre un chiaro esempio pratico delle conseguenze di tale atto, in particolare quando la controparte vi aderisce. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Una contribuente aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. L’Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio, presentando un controricorso e un ricorso incidentale per far valere le proprie ragioni.
Il procedimento sembrava destinato a seguire il suo corso ordinario, fino a quando la ricorrente ha compiuto un passo decisivo: ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire oltre nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questa nuova circostanza, la Corte Suprema ha dovuto valutare gli effetti della rinuncia sul processo. L’elemento chiave, in questo caso, è stata la reazione della controparte, l’Agenzia delle Entrate, la quale ha formalmente aderito alla rinuncia presentata dalla contribuente.
La Corte, prendendo atto della volontà concorde delle parti di non proseguire la lite, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso senza che i giudici entrassero nel merito della questione tributaria oggetto del contendere.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma disciplina specificamente la rinuncia nel giudizio di Cassazione. La motivazione del decreto è lineare e diretta: la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente principale, seguita dall’adesione della parte controricorrente, produce l’effetto automatico dell’estinzione del processo.
Un aspetto di particolare interesse riguarda la gestione delle spese legali. La Corte ha considerato che, essendoci stata l’adesione della controricorrente alla rinuncia, non fosse necessario provvedere a una condanna al pagamento delle spese. In sostanza, l’accordo tra le parti sull’interruzione del giudizio ha evitato una statuizione del giudice su questo punto, lasciando che le parti gestissero autonomamente i costi sostenuti.
Conclusioni
Il decreto in esame evidenzia come la rinuncia al ricorso sia uno strumento efficace per chiudere una controversia in modo definitivo. Quando la rinuncia è accettata dalla controparte, l’esito è l’immediata estinzione del giudizio, con un notevole risparmio di tempo e risorse per il sistema giudiziario. La decisione sottolinea inoltre che l’accordo tra le parti sulla chiusura del processo può semplificare anche la questione delle spese legali, evitando ulteriori conflitti. Per i legali e le parti, valutare l’opportunità di una rinuncia rappresenta una scelta strategica che può rivelarsi vantaggiosa per porre fine a contenziosi lunghi e incerti.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se una parte rinuncia al ricorso, il giudizio di legittimità si estingue, ovvero si chiude definitivamente senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Secondo il decreto, se la parte controricorrente aderisce alla rinuncia, il giudice non è tenuto a decidere sulle spese legali, che quindi non vengono addebitate a nessuna delle parti dal provvedimento.
Dopo la dichiarazione di estinzione del giudizio, le parti hanno ulteriori possibilità?
Sì, il decreto stabilisce che i difensori delle parti, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, possono chiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali aspetti residui.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17776 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17776 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 6547/2016
proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8088/28/2015 depositata 14 settembre 2015.
Visto l’atto depositato l’11 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 27/06/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME