Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5352 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5352 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28370/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, in FIRENZE n. 282/2019 depositata il 08/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato ad RAGIONE_SOCIALE in data 25 maggio 2016, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Lucca, avverso l’avviso di accertamento
della TIA per l’ann o 2010, per un importo di € 38.848,60, comprensivo di IVA, tributo provinciale, penalità, interessi di mora, ricevuto in data 23 dicembre 2015, relativo agli stabilimenti della contribuente posti nel Comune di Capannori: l’uno in INDIRIZZO, l’altro in INDIRIZZO Capannori.
1.1. Con la memoria in data 27 aprile 2017, pag. 1-3, RAGIONE_SOCIALE ha eccepito inoltre l’inammissibilità per tardività de l ricorso della contribuente, rilevando che l’atto di accertamento era stato notificato il giorno 23 dicembre 2015, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 20 maggio 2016, dunque ben oltre i sessanta giorni di legge. Ha osservato anche che sulla tempestività del ricorso non incideva l’istanza di accertamento con adesione, essendo stata, anch’essa, depositata successivamente alla scadenza del termine, e precisamente il giorno 24 marzo 2016.
La Commissione tributaria provinciale di Lucca, con sentenza n. 277/2017, depositata il 28 giugno 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso di COGNOME per tardività.
Nell’appello, notificato ad RAGIONE_SOCIALE il 13 ottobre 2017, RAGIONE_SOCIALE ha preliminarmente dedotto la ricezione nei termini, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’istanza di accertamento con adesione, e insistito sulla ammissibilità del ricorso, in quanto presentato nei termini di legge; nell’atto ha poi riproposto i motivi di ricorso di primo grado non esaminati dalla CTP.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 282/2019 depositata in data 18 febbraio 2019, ha accolto l’appello di COGNOME, con condanna di RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’intimat a non ha depositato controricorso.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’ error in iudicando per avere la CTR ritenuto assolto dalla COGNOME l’onere della prova circa la tempestività dell’istanza di accertamento con adesione, in violazione di una regola di prova legale in senso contrario, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
1.1. RAGIONE_SOCIALE sostiene che la CTR abbia ritenuto provata la tempestiva presentazione dell’istanza sulla base di una documentazione inidonea, ossia una semplice ricevuta di accettazione PEC del mittente, priva di ricevuta di avvenuta consegna e senza indicazioni su l contenuto dell’atto. Viene , inoltre, evidenziato che la stessa COGNOME, con comunicazione del 24 marzo 2016, aveva ammesso un errore di digitazione dell’indirizzo e-mail che aveva impedito il buon esito del primo invio.
1.2. Secondo RAGIONE_SOCIALE, tale ammissione integra una confessione stragiudiziale avente valore di prova legale, che la CTR avrebbe illegittimamente ignorato. Se correttamente valutata, avrebbe dovuto condurre a ritenere tardiva l’istanza di accertamento con adesione, con conseguente mancata sospensione dei termini e conferma dell’inammissibilità del ricorso originario, notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., 6 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212, 2697 c.c, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 3 , c.p.c.
2.1. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere che RAGIONE_SOCIALE avesse agito con ordinaria diligenza. In primo luogo, viene contestato che la contribuente non abbia mai dimostrato di aver effettivamente reperito sul sito di RAGIONE_SOCIALE l’indirizzo em ail utilizzato, che, a dire di RAGIONE_SOCIALE, non è mai esistito. L’invio all’indirizzo di posta ordinaria sarebbe quindi dipeso non da informazioni presenti sul sito, ma da un
semplice errore di digitazione, consistente nell’omissione della dicitura ‘ pec ‘ dall’indirizzo corretto. RAGIONE_SOCIALE sottolinea inoltre che la scelta di utilizzare un mezzo di comunicazione non certificato avrebbe richiesto un livello di diligenza maggiore, imponendo alla contribuente di verificare l’indirizzo PEC ufficiale tramite l’INI -PEC, strumento pubblico e facilmente consultabile. In tale prospettiva, la CTR avrebbe erroneamente esonerato COGNOME dall’onere di provare la propria diligenza, attribuendo invec e all’ente impositore una responsabilità inesistente, poiché gli strumenti per individuare l’indirizzo corretto erano pienamente disponibili al contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità della sentenza della CTR per violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando la totale mancanza di motivazione, ai sensi del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.
3.1. La Commissione regionale avrebbe infatti affermato, in modo apodittico, che l’avviso di accertamento era nullo per indeterminatezza dell’oggetto, delle ragioni e dei criteri di rideterminazione della tariffa, senza fornire alcuna spiegazione a sostegno di tale conclusione.
Secondo la ricorrente, l’avviso conteneva invece tutti gli elementi previsti dalla legge e la CTR non ha indicato per quali motivi un atto standardizzato dovesse ritenersi generico o lesivo del diritto di difesa, tanto più che la contribuente ha potuto articolare una difesa ampia e dettagliata. Ne deriverebbe un vizio di motivazione, in quanto meramente apparente, tale da rendere incomprensibili le ragioni della decisione e da comportare la nullità della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lg s. 15 novembre 1993 n. 507, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
4.1. La società sostiene che la CTR abbia ricostruito in modo non corretto il sistema impositivo, attribuendo ad RAGIONE_SOCIALE l’onere di dimostrare la produzione di rifiuti urbani o assimilati, mentre per legge l’occupazione dei locali costituisce il presupposto del t ributo e l’esenzione rappresenta un’eccezione.
Secondo la ricorrente, spettava quindi a RAGIONE_SOCIALE provare la sussistenza delle condizioni per l’esclusione, dimostrando sia la produzione di rifiuti speciali nelle aree interessate sia il loro smaltimento a proprie spese. RAGIONE_SOCIALE evidenzia inoltre che la contribuente non ha fornito prove specifiche sulla metratura delle superfici esentabili riferite all’anno 2010, avendo prodotto solo una dichiarazione del 2012, ritenuta irrilevante perché successiva al periodo d’imposta contestato. In tal modo, la CTR a vrebbe riconosciuto l’esenzione in assenza della necessaria dimostrazione dei presupposti richiesti dalla legge.
Con nota del 16 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha rappresentato che le parti hanno conciliato la lite pendente e, dunque, è venuto l’interesse al giudizio, concludendo per la presa d’atto della rinuncia.
Il collegio, esaminata la documentazione, preso atto, dispone in conformità: come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte.
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 390 c.p.c. d el deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, non essendo, invece, più necessaria alcuna notifica. Pur in mancanza di tale formale comunicazione, tale rinuncia è da ritenersi sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);
La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell’intimata.
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, il 27/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME