Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31166 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31166 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
Rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10159/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6795/21/2014, depositata in data 13/11/2014, non notificata; udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 29/09/2023 tenuta dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la estinzione; udito l’AVV_NOTAIO per la parte ricorrente; udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura dello Stato.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro il diniego di interpello del 18/08/2011, in materia di disapplicazione della disciplina antielusiva di tassazione integrale dei dividendi provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata ex art. 89, comma 3, e 167, comma 5, lett. b, t.u.i.r.
I giudici di appello: a) ritenevano l’ammissibilità dell’appello , in considerazione della circostanza che il procedimento notificatorio aveva avuto inizio entro il termine di legge; in particolare evidenziavano che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 17/09/2013, l’appello era stato avviato alla notifica il 20/11/2013 ma senza esito avendo l’ufficiale giudiziario accertato che il domiciliatario si era trasferito due giorni prima; che la parte si era tempestivamente riattivata e che il procedimento notificatorio era andato a buon fine il 25/11/2013; b) evidenziavano che l’atto oggetto del ricorso non era impugnabile in quanto la risposta all’interpello era vincolante solo per l’amministrazione e non già per il contribuente, libero di disattenderl a
e di opporsi all’atto dell’ente impositore in sede giurisdizionale, rivelandosi atto non incidente sulla sfera patrimoniale del contribuente.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE .
Il PM ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del 29 settembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società propone cinque motivi di ricorso.
I primi quattro motivi attengono al capo della sentenza della CTR relativo all’ammissibilità dell’appello erariale . L’ultimo motivo attiene invece alla pronuncia di inammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro un atto ritenuto non impugnabile.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione dell’ art. 51 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., lamentando che dalla stessa sentenza dei giudici di appello emerga la tardività del ricorso, avendo la CTR evidenziato che la sentenza di primo grado era stata notificata alla parte in data 17/09/2013 e l’appello era stato avviato alla notificata in data 20/11/2013 , e quindi oltre il termine di sessanta giorni.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 cod. proc. civ. e 17 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che fosse onere del notificante accertare, prima della scadenza del termine decadenziale di impugnazione, l’effettività del domicilio del difensore costituito presso il quale la parte aveva eletto domicilio, come risultante dall’a lbo di appartenenza; non avendolo
fatto, poiché era pacifico che l’accertamento era stato compiuto successivamente al mancato esito del tentativo, non poteva ritenersi sussistente un fatto non imputabile al notificante che legittimasse la ripresa del procedimento notificatorio con decorrenza degli effetti dal primo tentativo.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali relative alla valutazione dell’imputabilità al notificante del mancato perfezionamento del primo tentativo di notifica.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per vizio di motivazione apparente in ordine alla circostanza che i difensori avrebbero trasferito l’ufficio due giorni prima del primo tentativo di notifica.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art . 19 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 89, comma 3, e 167, comma 5, lett. b ) t.u.i.r. nonché dell’art. 11 della l. n. 212/2000, in relazione alla errata pronuncia di non impugnabilità della risposta all’interpello disapplicativo.
La ricorrente ha depositato in data 25/09/2023 atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto con firma digitale dai procuratori di entrambe le parti, evidenziando il potere di rinuncia attribuitogli nella procura apposta a margine del ricorso.
In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
Non vi è pronuncia sull e spese, in ragione dell’accettazione della rinuncia, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.