Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33510 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29286/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
LA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1424/2018 depositata il 06/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (‘concedente’) contro l’avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato dalla società con RAGIONE_SOCIALE (‘affittuaria’), definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di RAGIONE_SOCIALE e destinato alla costruzione, da parte RAGIONE_SOCIALE, di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.
La società contribuente ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale e memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20
d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto negoziale sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione.
Con il motivo di ricorso incidentale la società contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 2bis , d.P.R. n. 131 del 1986, per non avere la CTR rilevato la illegittimità, per mancanza di motivazione, dell’avviso impugnato.
Il ricorso principale è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
La dichiarazione di estinzione del giudizio, concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente (parte vincitrice nei gradi di merito).
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto della parte controricorrente (v. documentazione in atti).
Per tutte le parti in causa, stante la sopravvenienza degli eventi processuali qui considerati, n on sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
La Corte, dichiara estinto il processo riguardo al ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale, nonché integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023.