Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1970/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), con sede in RAGIONE_SOCIALE (LU), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, al INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
Fatture
pagamento Rinuncia
Tarsu/Tia
–
ricorso
-avverso la sentenza n. 865/07/2019 emessa dalla CTR Toscana in data 22/05/2019 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava sette fatture di pagamento RAGIONE_SOCIALE Tarsu/Tia notificatele dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tramite la società in house RAGIONE_SOCIALE (incaricata RAGIONE_SOCIALE gestione del servizio di riscossione dei tributi per i rifiuti), contestando, tra l’altro, la legittimità dell’imposizione sugli specchi d’acqu a.
La CTP di Lucca rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALE contribuente, la CTR Toscana rigettava il gravame, affermando che era legittima la sottoposizione a pagamento Tia di un’area demaniale scoperta, da parte del soggetto detentore, a prescindere dalla circostanza che l’area si trova sse sul mare o sulla terraferma, in quanto la doverosità RAGIONE_SOCIALE tassa era connessa al solo fatto RAGIONE_SOCIALE materiale detenzione ed occupazione dell’area, e che questo principio non era in contrasto con le disposizioni del d.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 (che aveva previsto, in tema di produzione di rifiuti, un obbligo in materia di rifiuti anche a carico RAGIONE_SOCIALE navi che ormeggiano i porti), atteso che la previsione di obblighi tributari a carico di un soggetto (navi ormeggiate nei porti) non escludeva la legittimità di altro obbligo a carico di altri soggetti (detentori ed occupanti di uno specchio d’acqua).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE (società medio tempore subentrata alla RAGIONE_SOCIALE), il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per radicale carenza di motivazione o motivazione meramente apparente e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.
civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato il secondo motivo di appello senza prendere in considerazione il d.lgs. n. 182/2003 e per non essersi pronunciata sui restanti motivi di impugnazione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 7 e 8 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, e 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, una volta assoggettate le navi ormeggiate presso un dato specchio d’acqua alla tariffa ex d.lgs. n. 182/2003, applicare la Tia alla medesima area significherebbe tassarla in quanto tale, prescindendo dalla relativa vocazione a generare rifiuti speciali, con la conseguenza che la tassazione assumerebbe i connotati di un tributo svincolato dal necessario indice di capacità contributiva.
Con nota del 20 agosto 2024, la ricorrente ha depositato nota con la quale ha dedotto:
di aver nel febbraio del 2020 stipulato con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE un atto di conciliazione, con il quale le parti hanno concordato un ricalcolo RAGIONE_SOCIALE tassa a partire dal 2014 e, al contempo, definito l’intero contenzioso pendente, ivi compreso il giudiz io in oggetto, impegnandosi ‘ad abbandonare tutti i giudizi suindicati e concordan per la totale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’;
-che l’attuazione dell’accordo prevedeva il pagamento, da parte sua, in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula, di un importo complessivo pari a € 14.228,21, ricevuto il quale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto ‘più nulla a pretendere dal Ricorrente in relazione a tutti gli atti tributari oggetto del contenzioso sopra riepilogato e per tutte le annualità suindicate’;
di aver provveduto al suddetto versamento con bonifico eseguito in favore dell’ente locale lo stesso giorno RAGIONE_SOCIALE stipula RAGIONE_SOCIALE conciliazione (cfr. la relativa attestazione bancaria prodotta sub doc. 8);
che risultava, pertanto, cessata la materia del contendere o, comunque,
sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del giudizio.
La contribuente ha, pertanto, rinunciato al ricorso, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, prendendo atto dell’intervenuta conciliazione e RAGIONE_SOCIALE pattuizione nella stessa contenuta sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i giudizi pendenti.
La nota è stata firmata dal solo difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
La rinunzia al ricorso sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest’ultimo, produce tutti gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., in quanto il difensore – ove la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare – ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell’art. 390 c.p.c., configurandosi la rinunzia al ricorso come effetto ultimo e “naturale” dell’accordo transattivo o conciliativo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15016 del 15/07/2005).
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.
L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.9.2024 .