Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33189 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5446/2018 proposti da:
NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA e residente in RAGIONE_SOCIALE (RM), INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata con separato atto, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (Fax: NUMERO_TELEFONO; pec: );
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni. dalla l. n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di RAGIONE_SOCIALE, società del Gruppo
Comunicazione preventiva
iscrizione ipotecaria
ricorso
–
Rinuncia
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante in carica, giusta procura speciale a rogito AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE rilasciata il 5.7.2017 (Rep. 42.910/24.408), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO, in virtù della procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al controricorso (indirizzo p.e.c.: EMAIL; numero di fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE; Regione RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
-avverso la sentenza n. 4209/2017 emessa dalla CTR Sicilia in data 11/07/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, lamentandone, tra l’altro, la nullità per omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte e l’ avvenuta prescrizione dei crediti sottostanti.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, affermando che la CTP aveva rilevato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE e con motivazione non
apparente, la legittimità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte all’atto impugnato e che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle eseguite direttamente dall’esattore, ai sensi dell’art. 26 dPR n. 602/1973, a mezzo del servizio postale si era regolarmente perfezionat a con la ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi. La RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, avendo esaminato solo quella sulle modalità di notificazione, per non aver rilevato che le notifiche di tutte le cartelle non avevano avuto esito positivo, non essendo state accompagnate dall’inoltro della raccomandata informativa, e che mancavano i riferimenti incrociati (tra numero di cartella e numero di raccomandata) e che i timbri postali erano illeggibili, per non aver accolto la sua eccezione secondo cui i crediti tributari di cui alle cartelle erano incorsi nelle prescrizioni e nelle decadenze normative e per aver reso, in ogni caso, una motivazione apparente.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato il disconoscimento da lui operato della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche RAGIONE_SOCIALE relate di notifica degli atti prodromici.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e
111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato l’erroneità del calcolo della complessiva somma di cui si era preannunciata l’iscrizione ipotecaria.
4. Con nota dell’8 settembre 2023 il ricorrente, premesso di aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, e sottesi al provvedimento impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0977620140 0003074, emessa da RAGIONE_SOCIALE), assumendo, come prescritto dalla legge, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce, ha formalizzato la detta rinuncia, chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del processo, con spese compensate.
In accoglimento dell’istanza, pur non risultando le quietanze relative agli eventuali intervenuti pagamenti , va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del l’intero giudizio. Invero, in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, secondo comma, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, in una fattispecie di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016).
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, in una fattispecie di cui al d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla l. n 172 del 2017; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, in una fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da
parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016). Invero, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio ; spese compensate.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2023.