Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 301 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 301 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25374/2020 R.G. proposto da COGNOME elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 7275/2019 depositata il 23 dicembre 2019
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale determinava con metodo sintetico, ai
sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis» , il reddito complessivo della contribuente da sottoporre a tassazione a fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2008.
La Brega impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 7275/2019 del 23 dicembre 2019, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere non assolto dalla contribuente l’onere della prova contraria posto a suo carico dalla norma citata.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Con atto notificato in data 16 giugno 2023 all’Avvocatura Generale dello Stato, che nel presente giudizio rappresenta e difende «ope legis» l’Amministrazione Finanziaria, la Brega ha rinunciato al ricorso, rendendo noto di aver aderito alla rottamazione delle cartelle di pagamento relative all’avviso di accertamento impugnato.
Successivamente la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, avendo la Brega rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale deve ritenersi munito del mandato speciale richiesto dall’art. 390, comma 2, seconda parte, c.p.c., atteso che con la procura «ad litem» sono state a lui espressamente conferite le facoltà di
transigere e conciliare (cfr., sull’argomento, Cass. n. 25858/2024, Cass. n. 21783/2024, Cass. n. 14679/2024, Cass. n. 15016/2005, Cass. n. 279/1997).
10. Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’art. 391, comma 2, c.p.c. (a mente del quale il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione condannare la parte che vi ha dato causa alle spese), avuto riguardo alle motivazioni poste a base dell’operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020).
11. Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di disposizione normativa di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e compensa interamente fra le parti le relative spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione