Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9308 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1207/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell’art. 68 cod.proc.civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2171/1/2017 della Commissione tributaria Regionale dell ‘Emilia Romagna , depositata il 7/7/2017;
udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO per la resistente.
Ritenuto in fatto
La Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia Romagna (CTR), con sentenza n. 2171/1/2017, depositata il 7/7/2017 confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal COGNOME avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria revocava la riduzione dell’imposta sostitutiva sull’operazione di credito a medio e a lungo termine afferente l’acquisto di un immobile con le agevolazioni ‘prima casa’ sito nel Comune di Cervia.
La revoca si fondava sul fatto che il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel termine perentorio di 18 mesi nel suddetto Comune.
La CTR, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non riconosceva la natura di causa di forza maggiore e, dunque, di esimente dell’obbligo di trasferimento sopra indicato, alla intervenuta sentenza del Tar che aveva annullato il decreto ministeriale che aveva disposto il trasferimento nel Comune di Cervia del ricorrente, quale giudice di pace, e negli ulteriori eventi da quest’ultimo dedotti (necessità di eseguire dei lavori presso l’immobile e il fatto che esso era oggetto di locazione).
Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione svolgendo due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta.
Con ordinanza n. 20084 del 2022 il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire all’RAGIONE_SOCIALE il deposito di documentazione attestante l’eventuale esito positivo del procedimento di definizione agevolata della presente controversia.
In ragione del disposto rinvio, l’RAGIONE_SOCIALE ha comunicato l’avvenuta definizione agevolata del solo carico collegato a quello oggetto del
presente giudizio (per omesso pagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta sostitutiva del mutuo) e relativo al l’ omesso pagamento dell’avviso di liquidazione per decadenza agevolazione prima casa.
In prossimità dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuta adesione alla definizione agevolata ex art 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Considerato in diritto
Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. rottamazionequater ), essendo anche intervenuta la rinuncia all’odierno giudizio, per come riportata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma indicata ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente. Vi è , infine, riscontro del pagamento rateizzato degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall’agente della riscossione.
In ragione di quanto sopra risulta manifesta la volontà del ricorrente alla rinuncia al ricorso (Cass. n. 29394 del 2017).
Deve essere dichiarata quindi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Consegue da tale pronuncia la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, in quanto la ratio dell’istituto esclude che si possa disporre ex art. 391, co. 2, c.p.c. la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti processuali (Cass. n. 10198 del 2018).
Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R., 115/2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020 Rv. 657198 – 04).
P.Q.M.
La Corte
Dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Cos ì deciso in Roma il 26 marzo 2024.
Il AVV_NOTAIO relatore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME