Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35834 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
Rinuncia al giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9189/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore, p.e.c. EMAIL;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10146/2015 depositata in data 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
Nell’ottobre 1989 l’Ufficio II.DD. di Pagani notificò alla sRAGIONE_SOCIALE. “RAGIONE_SOCIALE“, di cui era amministratore COGNOME, accertamenti in rettifica per redditi dichiarati dal 1983 al 1987, irrogando, sulla maggiore imposta accertata, le relative sanzioni.
A seguito di sentenza della CTR Campania, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società contro i detti avvisi di accertamento, l’Ufficio, nelle more del giudizio di cassazione, iscrisse a ruolo l’intero importo dovuto (Euro 3.044.454,91, di cui Euro 974.633,90 per sanzioni), e, in data 16/02/2004, notificò la relativa cartella alla società e, per le sanzioni, anche al COGNOME.
La CTP di Salerno accolse il ricorso proposto dal COGNOME avverso detta cartella.
La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettò l’appello dell’Ufficio.
Contro tale decisione propose ricorso per cassazione l ‘RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 25096/2014, accolse il ricorso, cassando la sentenza con rinvio.
La CTR della Campania, adita nel giudizio di rinvio, ha confermato la cartella in relazione alle sanzioni.
Contro tale decisione propone ricorso AVV_NOTAIO, in base a dieci motivi.
Non ha svolto attività difensiva l’RAGIONE_SOCIALE , cui il ricorso è stato notificato in data 8/04/2016.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28/11/2023, per la quale il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso.
Considerato che:
Il ricorrente propone dieci motivi di ricorso.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione del giudicato interno e quindi dell’art. 2909 cod. civ.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e conseguente omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione al tipo di violazione per cui è stata irrogata la sanzione.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e conseguente omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla data della contestazione notifica della irrogazione della sanzione.
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 98 t.u. della riscossione.
Con il quinto motivo, proposto in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 25 comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997: valenza del principio di colpevolezza per fatti non contestati fino alla data del 31 marzo 1998, con eccezione di incostituzionalità.
Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 384, secondo comma, e 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle questioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 98 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Con il settimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’annullamento dell’accertamento presupposto della iscrizione a ruolo.
Con l’ottavo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., deduce violazione del principio del ne bis in idem , ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU come interpretato da Corte europea dei diritti dell’Uomo.
Con il nono motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4) deduce violazione degli artt. 10, comma 2, e 3 della l. n. 472 del 1997, e 8 d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il decimo motivo, richiede l’applicazione dello ius superveniens in vigore dall’1 gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 de 1997 e dell’art. 15, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 158 del 2015.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sull’assunto di aver prov veduto alla definizione agevolata di cui all ‘ art. 1 del d.l. n. 148/2017 conv. in l. n. 172 del 2017, che rinvia all’art. 1, comma 6, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, in relazione alla cartella di pagamento emessa in esecuzione della sentenza della CTR oggetto di impugnazione, allegando la domanda di definizione agevolata, la comunicazione dell’agente della riscossione e la ricevuta del versamento RAGIONE_SOCIALE somme, chiedendo l’estinzione del giudizio.
In conseguenza dell’espressa rinuncia il processo va dichiarato estinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di
versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.