Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18898/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 246/09/21 depositata il 18/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 246/09/21 del 18/02/2021 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) a vverso
la sentenza n. 118/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE, nonché dai soci NOME NOME e NOME, nei confronti di alcuni avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012.
1.1. In particolare, con gli avvisi di accertamento notificati alla società venivano recuperati alcuni costi, ritenuti non inerenti, e, con gli avvisi di accertamento notificati ai soci, il maggior reddito accertato nei confronti della società veniva loro imputato per trasparenza.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE società e soci proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che i ricorrenti hanno proposto domanda di definizione agevolata della controversia e, a seguito dell’accettazione della menzionata domanda da parte di RAGIONE_SOCIALE, hanno rinunciato al ricorso, con atto notificato alla controparte.
1.1. AE non ha contestato l’adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata ma ha precisato che il piano di rateizzazione non è stato ancora adempiuto, sicché il giudizio non può essere estinto.
Va, peraltro, rilevato che, a seguito della formale rinuncia dei ricorrenti al ricorso, è venuto meno il loro interesse alla definizione della controversia, sicché il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile.
2.1. Sussistono validi motivi, in ragione RAGIONE_SOCIALE motivazioni della rinuncia, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 28/02/2024.