Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
CARTELLA PAGAMENTO ART. 36-BIS D.P.R. N. 600/1973
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25686/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Pretorio, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Diretore pro tempore,
-resistente –
e
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
-intimata – nonché
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE,
-interventore volontario – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 2778/2018, depositata il 15 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento (06820150052063677) emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973.
L’avvocatura erariale , per l’RAGIONE_SOCIALE , depositava «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando, di non aver proposto tempestivo controricorso,
La RAGIONE_SOCIALE di riscossione, invece, non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente, in data 19 settembre 2019, ha depositato «atto di rinuncia al ricorso per cassazione con contestuale deposito di documentazione comprovante la definizione agevolata ex art. 3 D.L. 119/2018».
In data 22 novembre 2022, tuttavia, ha depositato istanza e nota ex art. 372 cod. proc. civ. con la quale dava atto che, con successiva comunicazione del 23 giugno 2022, allegata, l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, aveva comunicato che la pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, impugnata nel presente giudizio, non era stata oggetto di rottamazione e che pertanto la definizione agevolata aveva avuto esito negativo; che, di conseguenza, ritenuta non perfezionata la definizione della lite e stante la pronuncia di secondo grado favorevole alla contribuente, l’Ufficio aveva provveduto all’emissione di una nuova cartella di pagamento a carico della RAGIONE_SOCIALE n. P_IVA , anch’essa allegata, in relazione alla pretesa fiscale sub iudice . Per l’effetto, la contribuente, sul presupposto che non si fosse perfezionata la definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018, che, pertanto, fosse venuta meno la ragione della rinuncia, da consi derarsi, per l’effetto, tamquam non esset, in quanto subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione, che non ricorrevano le condizioni per l’estinzione, insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
4. La RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, in data 23 dicembre 2022 ha depositato «comparsa di costituzione», così intervenendo nel giudizio e successivamente ha depositato memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ. con la quale insistito per la cassazione della sentenza impugnata.
Considerato che:
1. L a RAGIONE_SOCIALE contribuente, dopo aver assunto l’impegno, in sede di domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 a rinunciare all’odierno giudizio, con l’istanza depositata il 19 settembre 2019, ha espressamente rinunciato a quest’ultimo ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018. Depositava, infatti, oltre alla domanda di definizione agevolata, la comunicazione dell’Agente della riscossione che, con riferimento alla cartella impugnata non vi era nulla da pagare.
Risulta, tuttavia, che con pec del 23 giungo 2022 L’RAGIONE_SOCIALE comunicava che la pretesa tributaria contenuta in detta cartella non era stata oggetto di rottamazione; che, a seguito della sentenza di primo grado, 4677/01/2016 depositata il 25/05/2016 con cui i Giudici avevano accolto il ricorso, l ‘ufficio aveva dato provvisoria esecuzione alla sentenza ex art 68 d.lgs. n. 46 del 1992 effettuando lo sgravio totale della cartella in data 9 settembre 2016; che la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato istanza di rottamazione in data 9 febbraio 2017; che a tale data nessun ruolo era in essere in relazione alla cartella citata. Aggiungeva che, alla luce di ciò, a seguito della sentenza n. 2778/22/2018 della CTR Lombardia favorevole all’Ufficio, si era provveduto legittimamente ad iscrivere a ruolo. Contestualmente la contribuente ha depositato altra cartella, emessa in realtà, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE nella qualità di coobbligato.
In ragione di tale successiva comunicazione, la contribuente, e per essa la RAGIONE_SOCIALE incorporante, sul presupposto che non si fossero verificate le condizioni della c.d. rottamazione ter ha insistito nell’originaria domanda .
Ritenuta l’opportunità di trattare il ricorso in pubblica udienza prospettandosi profili nomofilattici afferenti alla rinuncia al ricorso manifestata nella convinzione del perfezionamento della procedura c.d. rottamazione ter e nella comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di iscrizione a ruolo successivamente alla comunicazione che nulla era dovuto in ragione RAGIONE_SOCIALE cartelle oggetto di domanda di definizione:
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, l’11 luglio 2024-22 luglio 2024.