Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
Oggetto: rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27546/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, per atto di fusione per incorporazione del 22 dicembre 2017, AVV_NOTAIO, Repertorio n. 16130/12353, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL )
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 727/26/22 depositata in data 18/03/2022 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE (ora incorporata dalla ricorrente) impugnava l’avviso di pagamento notificatole dall’Ufficio doganale relativo a maggiori accise sull’energia elettrica riferite agli anni dal 2009 al 2013;
-impugnato l’atto, la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente;
-con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la statuizione di primo grado in quanto ha ritenuto che la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile con impianti dalla potenza disponibile superiore a 200 KW, beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995 limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati;
-ricorre la società con cinque motivi di impugnazione;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
-è in atti rinuncia al ricorso; la dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
-ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante;
-infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto, vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza (cfr. Cass. III, n. 34025/2023);
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.