Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18188 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18188 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4373/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE PIACENZA rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 852/2022 depositata il 07/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e il relativo ruolo n. 2018/001613, attinenti ai contributi di bonifica per l’annualità 2018, relativi ad immobili di sua proprietà, sostenendo che il Consorzio non aveva il potere di riscuotere a mezzo ruolo a seguito dell’abrogazione dell’art. 21 del Regio Decreto n. 215 del 1933, conseguente al processo di revisione normativa noto come ‘taglia -leggi’ (art. 14 della legge n. 246/2005); che il d.lgs. n. 179/2009 elenca espressamente le disposizioni del R.D. 215/1933 ancora vigenti, escludendo l’art. 21; che l’abrogazione è divenuta effettiva il 16.12.2010, come previsto dal combinato disposto dei commi 12, 14 e 14ter dell’art. 14 della legge n. 246/2005; deducendo, peraltro, la non debenza del contributo per mancanza di beneficio di bonifica per i suoi immobili e l’uso della rendita catastale come criterio di calcolo.
Con sentenza n. 121/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza accoglieva il ricorso, riconoscendo la perdita del potere di riscossione a mezzo ruolo del Consorzio a seguito dell’abrogazione dell’art. 21 r.d. n. 215/1933, avvenuta il 16.12.2010.
Sull’appello del Consorzio, la Commissione Regionale dell’Emilia Romagna n. 852/2022, -senza dar conto del contrasto giurisprudenziale, che era stato oggetto di discussione fra le parti, fra Cass. n. 8080/2020 e Cass. n. 21735/2015 sull’interpretazione dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999 – accoglieva il gravame facendo esclusivo riferimento alle sentenze alle sentenze Cass. SS. UU. 31.1.2008 n. 227 e Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia 23.2.2005 n. 3, oltre che alla sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24.10.2018.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso sorretto da un unico motivo. Replica con controricorso il Consorzio.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Il primo mezzo di ricorso denuncia ; si assume che la sentenza impugnata sostiene erroneamente che il Consorzio conservi il potere di riscuotere mediante ruolo ai sensi dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, senza considerare i contrasti giurisprudenziali in materia. Infatti, si afferma che esistono due orientamenti opposti, in quanto secondo Cass. 8080/2020 i consorzi possano continuare a riscuotere tramite ruolo grazie all’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, mentre secondo Cass. Sez. Lav., 21735/2015 il potere di riscuotere mediante ruolo dipende dalla normativa precedente solo se essa non è stata abrogata. Il cosiddetto ‘taglialeggi’ (legge n. 246/2005 e d.lgs. n. 179/2009) avrebbe abrogato espressamente l’art. 21 del r.d. n. 215/1933, che attribuiva ai consorzi di bonifica tale potere.
Pertanto, parte ricorrente richiede la rimessione della questione alle Sezioni Unite per dirimere la questione. In particolare, si assume che la sentenza impugnata si basa su pronunce relative a ruoli emessi prima dell’abrogazione del r.d. n. 215/1933 e su una decisione della Corte Costituzionale (n. 188/2018) che non tratta la questione in esame, mentre l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, avendo natura eccezionale e residuale, non può essere applicato oltre i limiti fissati dalla norma di riferimento (art. 21 del r.d. n. 215/1933) ormai abrogata. Secondo il principio delle fonti, l’ultrattività delle norme abrogate è possibile solo in ambito penale a favore del reo, non in campo amministrativo o tributario.
2.Con la seconda censura si prospetta ; per avere la commissione regionale deciso senza valutare il combinato disposto dato dall’art. 14, commi 14 e 14 ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246 e del d.lgs. delegato 1.12.2009 n. 179, allegato 1 né considerare che l’art. 17, comma 3, del d.lgs. 28.2.1999 n. 46 non avrebbe determinato l’ultra vigenza del cit. art. 21.
Preliminarmente si deve dare atto che il ricorrente, in prossimità dell’udienza ha depositato istanza di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal procuratore e dalla parte, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
4.Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità – atto che non ha carattere “accettizio” e non richiede, pertanto, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processualisi determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione(per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019). In particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 18886/19; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140 Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024; Cass. m. 133/2024).
4.1.La rinuncia depositata dal contribuente soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.
5.Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente.
Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame … ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 14782/2018).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio;
condanna il ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della