Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13025 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13025 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ordinanza
sui ricorsi iscritti al n. 30015/2019 R.G. proposti da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore (PEC: EMAIL; EMAIL);
-ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – per l’annullamento de i provvedimenti di diniego delle domande di definizione agevolata del 6.08.2019, notificati via PEC in data 6.08.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
Con la sentenza n. 457/01/2010 la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla predetta contribuente avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette ed IVA, in relazione agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005; proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate, questa Corte, con la sentenza n. 30040 del 2018, lo accoglieva, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarava inammissibili i ricorsi originari, introduttivi del giudizio;
-avverso la sentenza della Corte di Cassazione, la società contribuente proponeva ricorso per revocazione e in data 10.05.2019 presentava, in relazione agli stessi avvisi di accertamento impugnati, distinte domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 con il pagamento, in pari data, della prima rata dell’importo dovuto per la definizione;
con PEC del 6.08.2019, l ‘Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente i provvedimenti con i quali rigettava le domande di definizione agevolata (n. TK5000004/2019, n. TK5000005/2019 e TK5000006/2019), essendo esclusi da detta definizione i rapporti esauriti alla data del 24.10.2018, in quanto ‘già regolati da sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito… Devono, infine, ritenersi definibili le liti interessate da sentenze per le quali pendono i termini per la proposizione della revocazione ordinaria, ad esclusione delle liti per le quali è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio, che si considerano comunque definitive ‘;
la società contribuente impugnava i provvedimenti di diniego della definizione agevolata con ricorsi per cassazione iscritti al n. R.G. 30015/2019, affidati ciascuno a tre motivi;
-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Successivamente, con atti depositati in data 27.09.2023, sottoscritti dalla ricorrente e dal suo difensore, nonché, per accettazione, dal rappresentante dell’Agenzia delle entrate, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi per cassazione, iscritti al n. R.G. 30015/2019, essendo intervenuto il perfezionamento della domanda di definizione agevolata in relazione al giudizio riguardante la cartella di pagamento relativo al medesimo rapporto tributario controverso;
le rinunce della ricorrente sono rituali perché sono intervenute prima dell’adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), sono state sottoscritte dalla parte e dal difensore e sono state accettate e sottoscritte dalla controricorrente;
il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2025.