Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 119 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5171/2023 R.G., proposto
DA
Stasi NOME NOME Matteo, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Castaldo in Roma (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’Avv ocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Leone in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2022, n. 5584/15/2022;
ICI IMU ACCERTAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE RINUNCIA AL RICORSO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME NOME COGNOME ha proposto ricorso (sulla base di cinque motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 luglio 2022, n. 5584/15/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso in rettifica emanato il 26 ottobre 2020 col n. 703141/248 e notificato il 6 novembre 2020 per l’IMU relativa all’anno 2018, in relazione ad un appartamento e ad un’autorimessa ubicati in Napoli alla INDIRIZZO, di cui il medesimo era proprietario, disconoscendosi l’esenzione prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Napoli nei confronti di NOME NOME COGNOME avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 10 settembre 2021, n. 9701/15/2021, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che quest’ultimo aveva trasferito la propria residenza anagrafica nell’appartamento in questione soltanto con decorrenza dal 8 luglio 2019 (quindi, in epoca successiva all’anno di riferimento) .
Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.
In prossimità dell ‘adunanza camerale, NOME NOME COGNOME ha depositato rinuncia al ricorso in conseguenza di accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del quale, da un lato, « il Comune di Napoli riconosce l’esenzione per abitazione principale e relativa pertinenza per i cespiti di INDIRIZZO/F (…) », dall’altro
lato, « il Dott. COGNOME rinuncia ai ricorsi proposti presso la Suprema Corte di Cassazione avverso le sentenze della CGT di II° della Campania n. 5584/15/2022 (IMU 2018) e n. 879/7/2024 (IMU 2019), favorevoli al Comune di Napoli che accetta la rinuncia », convenendosi la compensazione delle spese giudiziali.
CONSIDERATO CHE:
La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell ‘adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore del ricorrente in base al conferimento di procura speciale ad hoc ed è stata accettata di persona (in via preventiva) dal controricorrente (artt. 390, terzo comma, e 391, quarto comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il presente procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
S tante l’accettazione della rinuncia (seppure in sede di conciliazione stragiudiziale), nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17 , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le
tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre