Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17526 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
Oggetto:
IRPEF – redditi
diversi – plusvalenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5137/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, depositata in data 14 luglio 2016, n. 4511/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
La controversia nasce dal l’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riprendeva a tassazione, in capo al contribuente NOME COGNOME e ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette derivante dalla plusvalenza realizzata tramite la cessione di un immobile avvenuta nel quinquennio dall’originario acquisto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, confermando la legittimità dell’atto impositivo.
Contro questa statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, in conseguenza della sua rinunzia al ricorso.
In data 2 maggio 2024, infatti, il difensore del contribuente munito di apposita procura speciale – ha depositato memoria contenente espressa rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. La rinuncia è motivata dalla presentazione, in data 22 marzo 2023, di domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dall’art. 1, comma 231 e ss., ed è corredata dal deposito di copie della domanda stessa – contenente l’espresso impegno a rinunciare al giudizio pendente avente ad oggetto il carico al quale si riferisce la dichiarazione – e della comunicazione di accoglimento di essa.
In presenza di espressa rinuncia al ricorso deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non è possibile pronunciare la
cessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuente dato la prova di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (anche perché, del resto, l’ultima rata risulta in scadenza per il 30 novembre 2027).
Va ulteriormente precisato che la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nei termini indicati dalla comunicazione di accoglimento della domanda (Cass., sez. 5, 29/04/2024, n. 11356).
Quanto al regime RAGIONE_SOCIALE spese, in assenza di prova dell’adesione alla rinuncia da parte della controricorrente, può essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, in quanto la ratio dell’istituto della definizione agevolata esclude che si possa disporre ex art. 391, co. 2, c.p.c. la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti processuali (Cass., sez. 5, 08/04/2024, n. 9308).
Non sussistono i presupposti processuali per disporre il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazion e (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020, Rv. 657198-04).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso, in Roma, il 4 giugno 2024.