Rinuncia al ricorso dopo la rottamazione: la Cassazione chiarisce
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la “rottamazione ter”, può avere conseguenze dirette sui processi in corso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una rinuncia al ricorso presentata da un contribuente proprio a seguito della definizione agevolata del debito, chiarendo aspetti fondamentali sull’estinzione del giudizio e sulla ripartizione delle spese legali.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2005. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente le ragioni del contribuente, annullando la pretesa relativa all’IRAP ma confermando il resto del debito.
Insoddisfatto della decisione, il contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, durante il corso del giudizio di legittimità, lo stesso contribuente decideva di aderire alla cosiddetta “rottamazione ter”, una misura che consentiva di saldare i debiti fiscali con notevoli agevolazioni. Coerentemente con questa scelta, depositava un atto di rinuncia al ricorso.
L’efficacia della rinuncia al ricorso fiscale
Il nodo centrale della questione era stabilire quali fossero gli effetti di tale rinuncia. L’Amministrazione Finanziaria, infatti, non aveva formalmente accettato la rinuncia del contribuente. La Corte di Cassazione, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha affermato un principio cruciale: la rinuncia al ricorso, anche in assenza di un’accettazione formale da parte dell’ente impositore, è di per sé sufficiente a determinare l’estinzione del giudizio.
Questa decisione si basa sull’articolo 391 del codice di procedura civile e sottolinea come la volontà del ricorrente di abbandonare l’impugnazione sia l’elemento determinante per chiudere la controversia in quella sede.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione su tre punti principali.
In primo luogo, ha confermato che la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che produce l’effetto estintivo del processo indipendentemente dall’accettazione della controparte. L’adesione alla definizione agevolata manifesta in modo inequivocabile la volontà del contribuente di non proseguire la lite.
In secondo luogo, ha affrontato il tema delle spese processuali. La regola, in caso di estinzione per rinuncia, è che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, sopporta i propri costi legali senza possibilità di rivalsa sull’altra.
Infine, la Corte ha escluso l’applicazione del cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. Questa sanzione, prevista per chi vede il proprio ricorso respinto integralmente o dichiarato inammissibile, non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia. Mancano infatti i presupposti processuali per imporre tale onere aggiuntivo al contribuente.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti indicazioni pratiche per i contribuenti e i professionisti del settore. L’adesione a una sanatoria fiscale seguita da una formale rinuncia al ricorso è una via efficace per porre fine a un contenzioso tributario pendente in Cassazione. La decisione chiarisce che tale percorso porta all’estinzione automatica del giudizio, con la semplice conseguenza che ogni parte paga le proprie spese, senza il rischio di sanzioni processuali aggiuntive come il raddoppio del contributo unificato. Si tratta di una soluzione che favorisce la deflazione del contenzioso e offre certezza giuridica alle parti.
La rinuncia al ricorso in Cassazione deve essere accettata dall’Agenzia delle Entrate per essere valida?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia al ricorso è un atto che produce l’estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, sopporta i costi che ha sostenuto per il proprio avvocato e per il processo.
Se un contribuente rinuncia al ricorso, deve pagare il doppio del contributo unificato?
No, la Corte ha chiarito che non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente che rinuncia il pagamento del raddoppio del contributo unificato, sanzione prevista solo in caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10392 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, difeso da sé stesso, il quale ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente-
avverso la sentenza n.6745/4/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16 dicembre 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Tributi-rottamazione terrinuncia al giudizio
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME COGNOME cartella di pagamento portante Irpef, Iva e Irap dell’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accogl imento dell’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione (che aveva solo ridotto le sanzioni), espungeva dalla cartella impugnata l’Irap non ravvisando la sussistenza dei presupposti impositivi.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso, su sei motivi, cui ha resistito, con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
In data 19.12.2019 il ricorrente, premesso di avere aderito alla cd.’ rottamazione ter ‘ , d epositava atto di rinuncia al ricorso allegando copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte dell’RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Rilevato che:
la rinuncia al ricorso, anche in assenza di accettazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex art.391 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 3.10.2018 n.24083; Cass.29.12.2023 n.36481);
le spese restano a carico di chi le ha anticipate;
non sussistono i presupposti processuali per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 (v. tra le altre Cass.28.5.2020 n.10140).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma il 4 aprile 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME