Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 143 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 143 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2025
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 4046/2024 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina apposta in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Forlì -Cesena (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede alla INDIRIZZO in persona del Sindaco pro tempore , NOME COGNOME autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 22 febbraio 2024, n. 17, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce
al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna n. 739/1/2023, depositata il 5 luglio 2023, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 3 dicembre 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia era l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Predappio accertò l’omessa dichiarazione e versamento dell’ICI relativamente all’anno di imposta 2004 in relazione a taluni fabbricati di NOME COGNOME;
la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna con l’impugnata sentenza respingeva il ricorso del contribuente;
con atto notificato al citato Comune in data 3 febbraio 2024, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando tre motivi di impugnazione;
il Comune di Predappio resisteva con controricorso depositato il 5 marzo 2024;
con atto depositato il 14 novembre 2024, sottoscritto da entrambe le parti ed i rispettivi difensori, NOME COGNOME ha rappresentato di aver transatto la lite con atto sottoscritto il 5 novembre 2024 e di non aver quindi più interesse alla
prosecuzione della lite, dichiarando quindi di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite;
a tale rinuncia ha prestato adesione il Comune, sottoscrivendo l’atto.
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.;
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; nonché anche da ultimo Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre