Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33079 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20693/2016 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 936/2016, depositata in data 19/02/2016, non notificata;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 13318/2018 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4251/2017, depositata in data 24/10/2017, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva rigettato il ricorso contro l’ avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE emesso per Irpef, Irap e Iva per l’anno di imposta 2008, con cui era stata disconosciuta la deducibilità di costi di cui a tre fatture emesse da NOME COGNOME.
In particolare, i giudici d’appello evidenziavano che l’onere della prova in tema di deducibilità di costi dal reddito di impresa grava sul contribuente e non sull’ufficio che, in presenza di indizi di non effettività (nel caso di specie genericità delle fatture e sospetti in ordine al fornitore dei servizi che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi) di determinate spese, può contestarle; che, inoltre, per quanto concerne la fattura di euro 15.000 emessa da NOME COGNOME, la
transazione prodotta non fosse prova idonea dell’effettività dell’operazione non provando di per sé l’effettività della lite transatta e che l’importo elevato non fosse confacente ai rapporti continuativi tra i due; infine evidenziava come ulteriore elemento a sostegno della tesi dell’ufficio la circostanza che tutte le fatture, nonostante gli importi elevati, risultassero pagate per contanti.
Il contribuente propone ricorso contro tale decisione, sulla base di quattro motivi.
L ‘Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso, iscritto al NRG 20693/2016, è stato fissato per la camera di consiglio del 13 novembre 2024.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò altresì l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento n. T9D012L00674/2014 emesso per Irpef, Irap e Iva per l’anno di imposta 2009, con cui era stata disconosciuta la deducibilità di costi di cui alle operazioni intercorse con NOME COGNOME.
In particolare, i giudici d’appello evidenziavano che l’onere della prova in tema di deducibilità di costi dal reddito di impresa grava sul contribuente e non sull’ufficio che, in presenza di indizi di non effettività (nel caso di specie genericità delle fatture; la inaffidabilità fiscale dell’Esposito che non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi dal 1998 e il modello 770 e non disponeva di personale) di determinate spese, può contestarle; inoltre evidenziavano come ulteriore elemento a sosteg no della tesi dell’ufficio la circostanza che tutte le fatture, nonostante gli importi elevati, risultassero pagate per contanti, il che era del tutto inverosimile; evidenziavano ancora l ‘ inidoneità probatoria degli elementi offerti dal contribuente (un foglio excel relativo al 2007 ove erano indicati i cantieri ma che non faceva riferimento al 2009) e
la mancata produzione di alcun contratto, usuale per lavori di grossa entità. Infine, ritenevano assorbito il secondo motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 109 t.u.i.r.
4. Il contribuente propone ricorso contro tale decisione, sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso, iscritto al n. RG 13318/2018, è stato fissato per la camera di consiglio del 13 novembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso iscritto al n. RG 13318/2018 a quello iscritto al n. RG 20693/2016, per ragioni di connessione soggettiva.
All’esposizione dei motivi oc corre premettere che in data 4/11/2024 risulta depositato, nel giudizio iscritto al n. RG 20693/2016, un atto a firma del contribuente con cui questi manifesta al difensore la propria volontà di abbandonare i giudizi iscritti ai nn. 20693/2016 e 13318/2018.
Tale atto non risulta depositato però anche nel giudizio iscritto al n. RG 13318/2018, cui pure il documento predetto fa riferimento.
Su tale circostanza occorre pertanto chiedere chiarimenti alla parte ricorrente e a tal fine, previa riunione dei due giudizi, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la parte a rendere i chiarimenti richiesti entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.