Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 176/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 1719/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 18 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
l’Agenzia delle entrate ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Calabria, integralmente riformando la decisione di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone, ha annullato l’avviso di accertamento num. TD 5050100592/2014, notificato ad NOME COGNOME;
l’atto impositivo conteneva ripresa a tassazione, a fini Irpef, del maggior reddito del contribuente, determinatosi per effetto della somma ricevuta in pagamento dal l’ASP di Crotone all’esito di un contenzioso insorto per il pagamento di emolumenti;
i giudici d’appello hanno ritenuto che la somma percetta non avesse natura retributiva, bensì risarcitoria, essendo volta a ristorare il contribuente della maturata perdita di chance ;
il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
l’unico mezzo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
l’Agenzia delle entrate critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito valore risarcitorio all’importo corrisposto al contribuente a titolo di ristoro di una perdita di chance ;
con atto depositato il 21 luglio 2022, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso, chiedendo a questa Corte di decidere in conformità, con compensazione delle spese;
la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio,
produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019);
invero, poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali;
non vi è a provvedere sulle spese di lite, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.