Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22702 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33271/2019 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e NOME COGNOME di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, al INDIRIZZO, come da procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MILANO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO (C.F.:
Silenzio-rifiuto istanza rimborso importi versati per canone depurazione acque – Rinuncia ricorso
CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché dall’AVV_NOTAIO di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 3047/2019 emessa dalla CTR Lombardia in data 11/07/2019 e notificata il 03/09/2019;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava il silenziorifiuto formatosi su due sue istanze volte ad ottenere il rimborso degli importi versati per il canone di depurazione delle acque.
Dopo alterni esiti dei gradi di merito, la Cassazione, con ordinanza n. 5487 del 3.3.2017, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, escludendo l’obbligo di riassunzione del giudizio dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE, ricordando che, con precedente sentenza n. 8318/2011, era già stato affermato il diritto della RAGIONE_SOCIALE ad essere rimborsata per un altro periodo ed invitando il giudice del rinvio a tener conto del giudicato esterno formatosi, con la predetta pronuncia, sulla circostanza di fatto della insussistenza, nei periodi di cui si trattava, di un impianto centralizzato di depurazione acque da parte del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La CTR della Lombardia rigettava il ricorso in riassunzione proposto dalla contribuente, ritenendo, per quanto qui rileva, che la stessa fosse incorsa in decadenza per non aver impugnato tempestivamente la cartella di pagamento in relazione al cui pagamento aveva chiesto il rimborso e non potendo l’istanza di rimborso eludere la decadenza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che la cartella esattoriale per l’anno 2002 era stata regolarmente impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la <>, per non aver la CTR considerato che, come chiarito dalla Consulta, il canone di depurazione non è un tributo, bensì un corrispettivo contrattuale, che non può essere richiesto se il servizio non viene reso.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la <>, per non aver la CTR considerato che l’art. 8 sexies della l. n. 13/2009 non interferiva con la normativa, applicabile ratione temporis , in vigore nel periodo precedente.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, premesso che, a seguito di nuovi contatti intervenuti dopo la notifica del ricorso, le parti hanno raggiunto un accordo per la risoluzione dell’intero contenzioso residuo (canone di depurazione acque 2000 -2001 – 2002) e che tale accordo prevede, fra l’altro, la rinuncia al ricorso, ha formalizzato tale rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE, dal suo canto, ha accettato la rinuncia con la totale compensazione delle spese di causa.
La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della res controversa.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di
misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti, le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2024.