Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 146 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/01/2025
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 10445/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata a Busnago (MI) in data 19 aprile 1943, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nonché dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex
lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– CONTRORICORRENTE –
E
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 2208/15/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 7 ottobre 2020, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia era la cartella di pagamento indicata in atti, con cui l’Agenzia delle Entrate -Riscossione aveva chiesto il versamento della somma di 30.236,67 €, a seguito di avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate a titolo di maggiori oneri per imposta di successione, INVIM ed imposte ipo-catastali asseritamente dovute dalla contribuente;
con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 433/17/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano e respingeva quello incidentale avanzato dalla contribuente;
con atto notificato in data 7 aprile 2021 NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione contro la
menzionata pronuncia, articolando quattro motivi di impugnazione;
la sola Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 17 maggio 2021;
con atto depositato il 10 maggio 2023, la ricorrente ha rappresentato che:
«a seguito della L. 197/2022 art. 1 commi 222-230 e della legge di bilancio 2023 che prevede la ‘rottamazione -quater ‘, l’istante ha provveduto a richiedere la rottamazione della cartella esattoriale N. 068 2021 0084003613000 di € 31.592,22 iscritta al ruolo n. 2021/003159, notificata alla ricorrente in data 17.11.2022 e resa esecutiva in data 20.10.2021, inerente all’avviso di rettifica n. NUMERO_CARTA anno 1996, relativa al medesimo carico tributario di cui alla cartella n. NUMERO_CARTA oggetto della presente impugnazione»;
«non ha più nessun interesse al presente giudizio», così rinunciando al giudizio e chiedendo che venisse dichiarata la sua estinzione;
CONSIDERATO CHE:
la predetta rinuncia, corredata da specifica procura, ha natura di atto unilaterale non accettizio, per cui non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, c.p.c. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m ); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022
come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a )], che non prevede la notifica della rinuncia alle parti costituite;
preso atto dell’intervenuta rinuncia, va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio ;
le spese del presente grado di giudizio vanno compensate in ragione dell’allegata definizione agevolata della lite;
nemmeno ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26