Rinuncia al Giudizio: Quando l’Accordo Fiscale Porta all’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8943/2024 offre un’importante chiave di lettura sugli effetti processuali di una rinuncia al giudizio nel contenzioso tributario, specialmente quando questa deriva da un accordo di ristrutturazione del debito. La Suprema Corte chiarisce che, anche senza poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, la rinuncia manifesta una carenza di interesse che rende il ricorso inammissibile.
I Fatti del Contenzioso Tributario
Una società consortile in stato di liquidazione si trovava in un contenzioso con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riguardo a due avvisi di pagamento per accise non versate sulla cessione di energia elettrica, relative agli anni d’imposta 2012 e 2013.
Il percorso giudiziario era stato fin da subito in salita per l’azienda:
1. Primo Grado: La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti presentati dalla società.
2. Secondo Grado: La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello della contribuente.
Di fronte a questa doppia sconfitta, la società aveva deciso di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso per cassazione.
L’impatto della Rinuncia al Giudizio sulla Cassazione
Il colpo di scena è avvenuto durante il procedimento davanti alla Suprema Corte. Il liquidatore della società ha depositato un’istanza di rinuncia al giudizio. La motivazione alla base di questa scelta era strategica e risolutiva: la società aveva raggiunto e adempiuto a un accordo di ristrutturazione dei propri debiti, che includeva una transazione fiscale con l’Amministrazione finanziaria.
Questo atto, sebbene mirasse a chiudere la disputa, ha posto la Corte di fronte a una precisa questione procedurale. Poteva semplicemente dichiarare “cessata la materia del contendere”? La risposta della Corte è stata negativa.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha sviluppato un ragionamento attento e pragmatico. I giudici hanno preliminarmente osservato che non vi era la certezza assoluta dell'”adempimento satisfattivo” delle pretese dell’Amministrazione finanziaria. In altre parole, mancava la prova in giudizio che l’accordo di transazione avesse pienamente e definitivamente soddisfatto il credito erariale.
Senza questa certezza, non era possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, che presuppone il completo venir meno dell’oggetto della lite. Tuttavia, l’istanza di rinuncia non poteva essere ignorata. Secondo la Corte, tale atto dimostrava in modo inequivocabile la “manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa”.
L’interesse ad agire è una condizione fondamentale dell’azione legale: senza un interesse concreto e attuale a ottenere una sentenza, il processo non può proseguire. La società, avendo trovato una soluzione stragiudiziale, non aveva più alcun interesse a ottenere una pronuncia dalla Cassazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, una pronuncia che impedisce l’esame del merito della questione.
Infine, per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha optato per la loro totale compensazione tra le parti. La decisione è stata motivata dalla presenza di “giusti motivi” e dall’assenza di richieste specifiche sul punto, riconoscendo la particolarità della situazione creatasi con la rinuncia.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame sottolinea un principio processuale di grande rilevanza: la rinuncia al giudizio, anche se non supportata dalla prova del pieno soddisfacimento della controparte, è sufficiente a dimostrare la carenza di interesse del ricorrente. Questo porta a una declaratoria di inammissibilità, che chiude il processo senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Per le imprese in contenzioso tributario, questa ordinanza offre un’indicazione chiara: la stipula di una transazione fiscale, seguita da una rinuncia formale al giudizio pendente, è una via efficace per terminare la lite. Tuttavia, l’esito non sarà una sentenza sul merito o una declaratoria di cessata materia del contendere, ma una più tecnica pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La compensazione delle spese, inoltre, rappresenta un esito probabile in queste circostanze, incentivando ulteriormente la risoluzione concordata delle controversie fiscali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente archiviato a seguito della rinuncia?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur in presenza di una rinuncia, la Corte non aveva la certezza che l’accordo di ristrutturazione avesse pienamente soddisfatto le pretese dell’Amministrazione finanziaria. La rinuncia, tuttavia, ha dimostrato una chiara carenza di interesse a proseguire la causa, che è un presupposto processuale la cui mancanza porta all’inammissibilità.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alle spese legali?
La Corte ha deciso di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali. Questa decisione è stata motivata dalla presenza di ‘giusti motivi’ e dal fatto che nessuna delle parti aveva fatto specifiche richieste in merito.
La rinuncia al giudizio equivale a una dichiarazione di cessazione della materia del contendere?
No. Secondo l’ordinanza, per dichiarare la cessazione della materia del contendere è necessaria la certezza che le ragioni della parte creditrice (in questo caso, l’Amministrazione finanziaria) siano state completamente soddisfatte. In assenza di tale certezza, la rinuncia non porta alla cessazione del contendere, ma all’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8943 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto: Tributi – Accordo di ristrutturazione omologato –
Rinuncia.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18419/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 10/04/19, depositata il 16 gennaio 2019 e notificata l’8 aprile 2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza n. 10/04/19 del 16/01/2019, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 324/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di due avvisi di pagamento concernenti le accise sulla cessione di energia elettrica relativa agli anni d’imposta 2012 e 2013;
avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
va pregiudizialmente evidenziato che il liquidatore della società contribuente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale;
1.1. in assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa;
sussistono giusti motivi, in assenza di specifiche richieste RAGIONE_SOCIALE parti in causa, per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2023.