Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
Rinuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25012/2020 R.G. proposto da: COGNOME, in
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1448/2019 depositata in data 18/12/2019, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ne ha rigettato l’appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva respinto il ricorso proposto contro un estratto di ruolo e le tre cartelle ad esso correlate, verificando la rituale notifica delle cartelle tramite messo notificatore e ritenendo generico il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte dall’agente della riscossione.
Il ricorso, affidato a quattro motivi, è stato fissato per la camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ. e 26, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973.
Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al disconoscimento ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. nonchè ex art. 26, quarto comma, d.P.R. n.602 del 1973.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. in virtù del combinato disposto del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ult. comma, e d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. ebis , in relazione al mancato perfezionamento delle notifiche delle cartelle di pagamento.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente.
Preliminarmente va rilevato che il difensore del ricorrente (munito di procura speciale in tal senso) ha depositato in data 24/10/2023 formale rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
Non vi è a provvedere sulle spese di lite in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva della intimata.
Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2024.