Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
Riscossione coattiva -Intimazione di pagamento -Rinuncia agli atti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18523/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
NOME
-intimato –
nonché
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la medesima in Roma alla INDIRIZZO
-resistente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DI ROMA n. 3506/20/15, depositata in data 16/06/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio (C.T.R.) rigettava l’appello di Equitalia Sud s.p.a. contro la sentenza della Commissione provinciale di Roma (C.T.P.) che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro l’intimazione di pagamento, emessa in relazione a crediti Irpef e contributi al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno di imposta 1995.
In particolare, i giudici del gravame evidenziavano la mancata produzione della copia di ricevuta di ritorno da parte della concessionaria per la riscossione e la necessità di rinnovazione della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in caso di irreperibilità del contribuente e che, ove mai si ritenesse che il contribuente era irreperibile, circostanza smentita dalla ricezione dell’appello al medesimo indirizzo, la notifica andava rinnovata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e non ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso RAGIONE_SOCIALEsucceduta a RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre motivi, cui ha fatto seguito memoria.
L’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione mentre non ha svolto attività difensiva NOME COGNOME
La causa, dopo il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contradditorio, è stata fissata per l’adunanza camerale del 05/03/2025, per la quale è avvenuto il deposito dell’atto di rinuncia da parte della ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto digitalmente da NOME COGNOME procuratore speciale dell’ente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Non occorre provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva degli intimati.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 2012, n. 228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140; Cass. 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 05/03/2025.